Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Proro...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 20 giugno 2007, n. 12, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Calabria del 16 giugno 2007 (suppl. straord. n. 2 in data 26 giugno 2007) e recante il titolo "Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 luglio 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Infatti la legge in esame presenta evidenti, macroscopici profili di illegittimita' costituzionale agli articoli 1 e 2. In particolare, la legge regionale all'esame e' illegittima in quanto l'art. 1 autorizza la proroga dei contratti e l'art. 2, in particolare, proroga i contratti per la gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, con cio' incorrendo in una palese violazione anche del principio di concorrenza, pubblicita' e parita' di trattamento. Una norma di contenuto simile era, infatti, prevista anche nella legislazione statale e soltanto a seguito di una formale abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 28 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006), l'Esecutivo comunitario si e' risolto ad archiviare la procedura d'infrazione avente per oggetto l'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che disponeva, appunto, la possibilita', per le amministrazioni aggiudicatici, di prorogare taluni contratti di servizi.

In particolare, con il citato art. 28 della legge n. 13/2007 e' stato abrogato il comma 3 della legge n. 62/2005, che recitava testualmente: "I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere...

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