Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unita' immobiliari adibite ad uso ab...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma;

Contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) negli articoli 3, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 5.

Le norme che vengono impugnate sono tributarie ed in materia tributaria gli artt. 117 e 119 Cost. hanno introdotto innovazioni radicali, applicabili alle regioni a statuto speciale attraverso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nella legge regionale non e' indicata la sua base costituzionale.

Grava, pertanto, su chi ricorre l'onere di ricercarla, utilizzando i dati disponibili, salvo a ritornare sull'argomento quando la regione avra' precisato quelli che sono stati i suoi effettivi riferimenti costituzionali.

Come codesta Corte ha avuto occasione di ribadire ripetutamente, e' dallo statuto regionale che si deve prendere le mosse.

Una volta individuata la sfera della potesta' legislativa che lo statuto assegna alla regione, si dovra' passare a verificare se il nuovo Titolo V abbia ampliato le autonomie regionali, in vista dell'eventuale applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per questo si premette una indagine rapida sulle potesta' che alla regione derivano dallo statuto e dal Titolo V della Costituzione in modo che se ne possa tenere conto, senza ripetizioni, in occasione dell'esame delle singole norme impugnate.

L'art. 8, lett. h) dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) consente alla regione di istituire "imposte e tasse sul turismo" ed "altri tributi propri... con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato" (le altre entrate delle regioni che vi sono elencate sono estranee al giudizio).

La norma, cosi' disponendo, ha esteso la potesta' legislativa della regione desumibile dagli artt. 3 e 4 dello statuto.

L'attribuzione della potesta' legislativa e', dunque, specifica per le imposte e tasse sul turismo, e generica per gli altri tributi, che, fermo il carattere di essere propri della regione, dovranno trovare la loro individuazione nelle leggi regionali apposite.

Oltre alle imposte sono indicate le tasse sul turismo.

La formulazione della norma porta a ritenere che il potere impositivo investa i servizi turistici, vale a dire le prestazioni al quale il turista ha accesso durante la sua permanenza nella regione, prestazioni in corrispondenza alle quali possono essere applicate tasse.

Norme analoghe si trovano in altri statuti speciali per la stretta connessione che il turismo ha con il territorio.

In conformita' all'art. 3 Cost., secondo le leggi attualmente in vigore alle imposte ed alle tasse sul turismo sono soggetti anche i residenti nella regione quando, passando le loro vacanze fuori del comune di residenza, assumono la veste di turisti.

Come si vedra' in seguito, gran parte delle imposte, istituite con le norme che sono impugnate, con esclusione dell'art. 5, non possono essere definite imposte o tasse sul turismo.

L'argomento non per questo e' esaurito perche' resta da vedere se possano rientrare negli altri tributi propri, richiamati nell'art. 8, lett. h) dello statuto, che la regione puo' istituire con legge, ma "in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato".

Norme analoghe si trovano in altri statuti speciali che codesta Corte ha interpretato nel senso che (consentono alla regione di deliberare "tipi" specifici di tributi "nell'ambito, certamente residuale... assegnato dalla vigenza delle leggi tributarie dello Stato, le quali sono applicabili nel territorio della regione stessa" (sent. n. 61/1987) e questo perche' nei "tributi propri" va vista "una figura distinta da quelle appartenenti al sistema tributario dello Stato (con i principi del quale... si deve "armonizzare")" (sent. n. 62/1987).

Se poi l'indagine andasse compiuta alla stregua del nuovo Titolo V, la legge regionale, ai sensi (dell'art. 119 Cost., si dovrebbe attenere alle norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, materia che l'art. 117, terzo comma, Cost. ha assegnato alla legislazione concorrente delle regioni, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

Questi principi, malgrado quanto dispone l'art. 13 della legge n. 131 del 2003 in coerenza con quanto codesta Corte aveva chiarito da tempo, non possono essere desunti dalla legislazione vigente, il cui presupposto costituzionale era che la potesta' tributaria fosse solo dello Stato, anche quando il gettito delle imposte era assegnato alle regioni.

Le "leggi statali vigenti" non possono, pertanto, essere utili per ricavarne i principi fondamentali di un sistema tributario del tutto nuovo.

Codesta Corte, pronunciandosi sulla incidenza attuale dell'art. 119 Cost., ha gia' risolto la questione nel senso che "l'attuazione del nuovo disegno costituzionale richiede pero' come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovra' non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potra' esplicarsi la potesta' impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti locali (sent. n. 37/2004)".

L'art. 119 Cost. non puo' costituire, pertanto, almeno per il momento, la base costituzionale per la legislazione regionale in materia tributaria, ma ha una valenza, per cosi' dire, negativa nel senso che, sempre secondo la giurisprudenza di codesta Corte, puo' determinare la illegittimita' delle norme che perseguissero obiettivi contrari a quelli dell'art. 119.

Secondo l'art. 8, lett. g) dello statuto la potesta' legislativa della regione in materia tributaria deve essere esercitata in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.

L'art. 119 Cost. pone come limite i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Tra le due norme non c'e' coincidenza di effetti.

L'art. 119 richiama il coordinamento del sistema tributario, vale a dire le condizioni di compatibilita' tra sistemi tributari, la cui articolazione interna puo' non restare condizionata.

I principi del sistema tributario, richiamati dall'art. 8 dello statuto, sono, per cosi' dire, interni al sistema, nel senso che possono incidere sulla struttura delle singole imposte.

Non sembra il caso di soffermarsi ulteriormente sull'argomento perche', secondo le enunciazioni di codesta Corte, gia' richiamate, l'art. 119 Cost. non puo', almeno per il momento, rappresentare la base costituzionale della legislazione TRIBUTARIA REGIONALE.

Le norme impugnate vanno, pertanto, valutate alla stregua dell'art. 8, 1ett. h) dello statuto.

Solo per completezza difensiva, quando ne sara' ravvisata l'opportunita', si terra' conto del nuovo Titolo V nella ipotesi che codesta Corte ne ritenesse la rilevanza.

Per alcune delle norme impugnate saranno dedotte anche violazioni comunitarie.

Tutte avranno una premessa comune, vale a dire che il mercato turistico sardo ha rilievo comunitario.

Non sembra necessario richiamare la giurisprudenza comunitaria sull'argomento: e' ormai un principio non piu' discusso che anche un mercato che interessa un territorio limitato, inferiore a quello nazionale, puo' costituire una parte rilevante del mercato comunitario.

Sul mercato turistico sardo, e' ormai notorio, confluisce una clientela non solo europea, ma anche transcontinentale.

Se le norme impugnate saranno ritenute costituzionalmente illegittime e per questo espunte dall'ordinamento italiano, le questioni comunitarie resteranno superate per il venire meno della ragione di contrasto con l'ordinamento comunitario.

In caso contrario, delle questioni comunitarie dovrebbe essere investita la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE.

Art. 3.1.

Con questo comma e' stato sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2006 al quale, piuttosto che modifiche sostanziali, sono state apportate delle semplificazioni.

Oggetto dell'imposta sono le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale (nella rubrica sono indicate come plusvalenze delle seconde case ad uso turistico).

La rubrica, nella versione precedente dell'art. 2, le indicava come plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.

Secondo la normativa statale (d.P.R. n. 917/1986, art. 81.1, lett. b) le plusvalenze immobiliari sono imponibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni.

La ragione di questo limite temporale e' evidente.

Solo se la cessione avviene in tempi brevi puo' vedersi nell'operazione l'intento speculativo.

Ma anche in questo caso e' stata esclusa l'imponibilita' quando per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto, o la costruzione, e la cessione l'unita' immobiliare e' stata adibita ad abitazione del cedente o dei suoi familiari, utilizzazione sufficiente ad escludere che l'acquisto o la costruzione sia effettuata con intento speculativo.

La norma regionale e' orientata nel senso esattamente opposto.

Ha eliminato la...

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