Ordinanza emessa il 29 settembre 2003 dal tribunale di Chieti sul reclamo proposto da Cascini Paola contro Polidoro Enrica ed altri Procedimento civile - Normativa regolatrice del procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Reclamo avverso rigetto dell'istanza - Omessa previsione della possibilita' di proporre reclamo avv...

IL TRIBUNALE

Pronunciando sul reclamo proposto da Cascini Paola, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. De Cesare, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata ricorrente;

Nei confronti di Polidoro Enrica, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicodemo, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata; Petrone Rosa e Petrone Vincenzo, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv. Marcello e D'Amico, elettivamente domiciliati presso Petrone Vincenzo, Chieti via T. Del Grosso n. 72, resistenti.

O s s e r v a

Con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 Paola Cascini adiva il Tribunale di Chieti affinche' venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto a verificare se le lesioni esistenti nella propria unita' immobiliare fossero addebitabili ai lavori di ristrutturazione eseguiti dai resistenti nei loro appartamenti siti nel medesimo condominio.

La richiesta veniva rigettata con ordinanza del 26 febbraio 2003 non essendo stato ritenuto sussistente il requisito del pericolo di dispersione della prova.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Cascini. I resistenti proponevano come prima difesa l'inammissibilita' del reclamo avverso le ordinanze pronunciate in materia di istruzione preventiva. La difesa della ricorrente, pur argomentando in relazione alla reclamabilita' dei provvedimenti de quo, sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 669-quatordecies c.p.c. per l'ipotesi che il Tribunale non ritesse condivisibile l'interpretazione prospettata.

Non manifesta infondatezza.

La questione trae spunto dal tenore letterale dell'art. 669-quatordecies c.p.c. in base al quale la disciplina del procedimento cautelare uniforme - ivi compreso l'istituto del reclamo - si applica ai provvedimenti disciplinati dalle sezioni II (sequestro), III (denuncia di nuova opera e danno temuto) e V (provvedimenti d'urgenza) oltre che agli ulteriori provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.

Dall'elenco dei provvedimenti disciplinati dalla normativa in oggetto sono esclusi, quindi, i provvedimenti di istruzione preventiva regolati dalla sezione IV; per questi l'art. 669-quatordecies c.p.c. prevede solo ed esclusivamente l'applicabilita' dell'art. 669-septies c.p.p.

Il tenore letterale della norma e' chiaro ed esclude che i provvedimenti di istruzione preventiva siano disciplinati - salva l'eccezione relativa all'art. 669-septies c.p.c. - dalle previsioni relative al...

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