Ordinanza emessa l'8 giugno 2007 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marani Mohamed Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 30 maggio 2007;

Pronunziando nel procedimento penale a carico di Mohamed Marani, nato in Algeria il 30 gennaio 1982, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "per aver ceduto a Anghinelli Edoardo Maria grammi 1,4 circa di sostanza stupefacente hashish. In Roma il 22 maggio 2007. Con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale";

Esaminati gli atti;

O s s e r v a

  1. - Va sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, per sospetta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

  2. - Mohamed Marani veniva tratto in arresto in data 22 maggio 2007 per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto meglio descritto in epigrafe), e presentato dalla polizia giudiziaria all'udienza del 23 maggio 2007 per la convalida ed il contestuale giudizio.

    Convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere, si disponeva procedersi a giudizio nelle forme del rito direttissimo.

    Alla successiva udienza del 30 maggio 2007 - cui il processo slittava per concessione del chiesto termine a difesa - si procedeva, su richiesta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato ed in sede di discussione il pubblico ministero chiedeva riconoscersi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dunque irrogarsi una pena di anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; il difensore chiedeva in via principale l'assoluzione dell'imputato ed, in via subordinata, il riconoscimento dell'ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con irrogazione della pena nel minimo edittale; il giudice interrompeva quindi la discussione, riservandosi di formalizzare la presente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

  3. - La suddetta questione di legittimita' costituzionale e' dotata di sicura rilevanza per il presente giudizio.

    3.1. - Tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare la minima quantita' di sostanza stupefacente fatta oggetto di cessione (pari a 13 dosi di haschisch), depongono per la minima offensivita' penale della condotta: il che indurrebbe a ritenere senz'altro sussistente l'ipotesi del fatto di lieve entita' prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.

    Al riguardo, la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite ha gia' da tempo autorevolmente e condivisibilmente affermato che detta ipotesi normativa configura non una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza attenuante ad effetto speciale, essendo essa correlata ad elementi (i mezzi, le modalita', le circostanze dell'azione, la qualita' e la quantita' delle sostanze) che non mutano, nell'obbiettivita' giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell'articolo, ma - conformemente del resto a quanto sempre ritenuto dal Supremo Collegio in presenza di espressioni normative relative ai "fatti di lieve entita" - attribuiscono ad esse solo minore valenza offensiva e grado di pericolosita' (cfr., sul punto, Cass., Sez. un., 31 maggio 1991, Parisi).

    Detto principio, costantemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimita' si da divenire diritto vivente, conserva intatta la sua validita', non essendone mutati i presupposti argomentativi di fondo, anche a seguito dei successivi interventi normativi incidenti sul Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. n. 309 del 1990), sino all'ultimo, costituito dalla legge 21...

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