Ordinanza emessa il 12 dicembre 2006 dal G.U.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Cantone Francesco ed altri Reati e pene - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. - Codice penale, art....

IL TRIBUNALE

All'esito dell'udienza preliminare celebrata nei confronti di Cantone Francesco, nato a Trentola Ducenta il 27 dicembre 1952, ivi residente in via P. Nenni n. 8, attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora; Diana Raffaele, nato a Bacoli (Napoli) il 10 agosto 1956, residente in Villa Literno, via Ruffo di Calabria n. 11, libero; Falcone Gaudenzio, nato a Villa Literno il 19 giugno 1951, ivi residente in via Delle Dune traversa Manna n. 7, libero;

Rilevato che:

il pubblico ministero contesta agli imputati, nella richiesta di rinvio a giudizio presentata in data 24 luglio 2006, le fattispecie previste e punite dagli articoli: 416 c.p., comma 1 c.p. (capo A), 81 cpv. - 110 - 112 nn. 1 e 2 c.p. - 53-bis, d.lgs. n. 22/1997 (capo B); 81 cpv., 110 - 112 nn. 1 e 2, 7 - 51 comma 1 e 3, d.lgs. n. 22/1997 (capo C); 81 cpv., 110 - 112 nn. 1 e 2, 640, comma 1 e 2 c.p. (capo D); 110 - 112 nn. 1 e 2, 434 c.p. (capo E);

l'imputazione contenuta nel capo E) della richiesta di rinvio a giudizio si riferisce all'ipotesi del "disastro innominato" ed e' cosi' formulata: "del reato previsto e punito dagli artt. 110 - 112 nn. 1 e 2, 434 c.p. perche', gestendo dolosamente il traffico illecito di rifiuti con le modalita' e lo spiegamento di mezzi e di forze indicate ai capi che precedono, utilizzando numerosi terreni agricoli (di proprieta' in particolare ma non solo di Ronza Luigi e Diana Raffaele) e trasformandoli in vere e proprie discariche abusive di rifiuti pericolosi, rifiuti abbandonati "tal quali" nell'ambiente, determinavano un doloso disastro ambientale in un'ampia zona territoriale interessante i comuni di Villa Literno, San Tammaro, Castel Volturno e Falciano del Massico, a causa dell'imponente smaltimento di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema";

O s s e r v a

  1. - Questo giudice dubita della costituzionalita' della disposizione di legge contenuta nell'art. 434 c.p., nella parte in cui la norma contempla la fattispecie incriminatrice del cosiddetto disastro innominato, nel confronto con la riserva assoluta di legge in materia penale consacrata dall'art. 25, secondo comma Costituzione.

    Piu' specificamente, questo giudice ritiene che la descrizione del comportamento di rilevanza penale usualmente designato dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale come "disastro innominato" non sia conforme al principio di tassativita' della fattispecie, che codesta Corte ha piu' volte ritenuto compreso nella portata della riserva assoluta di legge in materia penale.

    Si richiamano a titolo esemplificativo due pronunce di segno opposto - una di rigetto, l'altra di accoglimento della questione di costituzionalita' - adottate in relazione rispettivamente agli artt. 323 c.p. e 8, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. nella legge 12 agosto 1993 n. 296. In entrambe le sentenze codesta Corte ha scrutinato la precisione della fattispecie ai sensi dell'art. 25, secondo comma Cost., ritenendo rilevante su un piano di costituzionalita' la verifica del se la descrizione della condotta incriminata fosse o meno tale da lasciare all'arbitrio o alla discrezionalita' dell'interprete la configurazione del reato (Corte cost. n. 7/1965 e n. 34/1995).

    Con questo autorevole avallo la dottrina pressocche' unanime perviene oggi ad integrare il brocardo che tradizionalmente cristallizza il principio di legalita' penale, compitandolo come nullum crimen, nulla poena sine lege certa.

    Cosi' integrata, la riserva di legge soddisfa una serie di superiori e connesse istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell'interprete in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione - pure auspicata da qualche autore di lingua tedesca - dallo "Stato delle leggi" allo "Stato dei giudici"; quella di presidiare la liberta' e sicurezza del cittadino il quale soltanto in leggi precise e chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, puo' trovare in ogni momento cosa gli e' lecito e cosa gli e' vietato (Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364; Corte cost., 22 aprile 1992, n. 185).

    E' dall'insegnamento di codesta Corte che si desumono le ulteriori potenziali lesioni costituzionali che derivano da norme incriminatici imprecise.

    La fondamentale sentenza n. 364/1988 - nell'argomentare il contrasto tra la versione codicistica dell'art. 5 c.p. e il principio di personalita' della responsabilita' penale consacrato dall'art. 27 Cost. - sviluppa un ragionamento che ristruttura in termini democratici il rapporto tra potesta' punitiva dello Stato e diritti del cittadino.

    La Corte stabilisce a carico del legislatore penale un onere di chiarezza nella determinazione del precetto, la cui inosservanza rende scusabile l'ignoranza del cittadino destinatario del precetto e...

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