Ordinanza emessa l'8 agosto 2006 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Biasutti Claudio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova pro...

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 576/04 R.G. App. nei confronti di Biasutti Claudio nato a Vicenza il 20 febbraio 1954, giudicato con sentenza dd. 3 ottobre 2003 del Tribunale di Trieste in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 56, 610 c.p., 81, 612 c.p., 660 c.p. che lo ha assolto con la formula "perche' il fatto non sussiste", sentenza gravata da rituale appello da parte del Procurato della Repubblica di Triese con richiesta di condanna per tutti i reati contestati, ha pronunciato la seguente ordinanza

Nel corso dell'udienza in Camera di consiglio del 6 luglio 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parita' delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonche' per violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimita' costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza e', infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilita', di talche' verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' stato piu' volte "ribadito che il principio della parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali...

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