LEGGE REGIONALE 18 Giugno 2007, n. 15 - Misure urgenti in tema di contenimento dell''inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminanzioni per esterni e per la tutela dell''ambiente e dell''attivita'' svolta dagli osservatori astronomici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita'

  1. La presente legge ha come finalita': a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonche' la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

    b) l'uniformita' dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualita' luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

    c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attivita' di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

    d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonche' degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;

    e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;

    f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

  2. Ai fini della presente legge il cielo stellato e' considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa e' funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

    b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non e' funzionalmente dedicata o per le quali non e' richiesta alcuna illuminazione;

    c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensita' della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;

    d) piano di illuminazione: il piano redatto dalle Amministrazioni comunali per la disciplina delle nuove installazioni e per le modalita' e i tempi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione o integra- zione degli impianti di illuminazione esistenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 11;

    e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

    l) fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio astronomico la cui estensione e' determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

    Art. 3.

    Compiti della Regione

  4. La Regione: a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;

    b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte deicomuni e delle province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;

    c) promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.

    Art. 4.

    Compiti delle Province

  5. Le Province: a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'art. 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attenersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'art. 5;

    b) anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i comuni interessati;

    c) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorita' di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;

    d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprieta', secondo i criteri previsti all'art. 11.

    Art. 5.

    Compiti dei comuni

  6. I comuni: a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformita' alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge n. 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all'art. 8, comma 1; tali piani, in conformita' agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

    b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

    c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

    d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;

    e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di...

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