Ordinanza emessa il 20 febbraio 2007 dal giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel procedimento civile promosso da Piscitelli Iolanda contro Volandi Giovanni ed altro Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal soggetto terzo trasportato nei confronti del conducente e del proprietario de...

IL GIUDICE DI PACE

Il giudice di pace di Pavullo N/Frignano si riferisce all'istanza di Piscitelli Iolanda per risarcimento danni da incidente stradale depositata presso la cancelleria in data 2 ottobre 2006 e iscritta con il n. 260/C 2006 in cui viene dedotto quanto segue:

in data 7 marzo 2006 Piscitelli Iolanda si trovava a bordo del veicolo targato MO 9953 10 condotto da Diego Ballerini quando in localita' Fellicarolo di Fanano (MO), subiva lesioni a seguito di sinistro con altro veicolo condotto da Andrea Volandi di proprieta' di Giovanni Volandi assicurato per la R.C. presso Nuova Tirrenia Assicurazioni.

L'attrice Piscitelli, attraverso l'avv. Zanoli Maurizio, rinuncia all'azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni e si avvale dell'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprio danneggiante; cita in giudizio Andrea Volandi e Giovanni Volandi e chiede il risarcimento di complessivi Euro 5115,12, ivi compresi Euro 700,00 quale costo delle spese legali della fase pregiudiziale.

Si costituisce in cancelleria per conto Volandi Andrea e Giovanni l'avv. Fausto Tiezzi, il quale in via pregiudiziale chiede che venga dichiarata:

la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in quanto il ricorso della Piscitelli e' stato radicato contro un soggetto che secondo l'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005 non e' legittimato a rispondere del danno sofferto dal trasportato di altro veicolo;

la inammissibilita' e\o improcedibilita' del ricorso avversario per violazione dell'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005 che essendo legge speciale prevale sulle norme degli artt. 2043 e 2054 c.c.;

la improponibilita' della domanda attorea per violazione dell'art. 22 della legge n. l969/1990.

All'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2006 l'avv. Zanoli eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'intero apparato predisposto dal decreto legislativo n. 209/2005 specie laddove non prevede espressamente che, in tema di risarcimento dei danni, l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione e' una facolta' e non un obbligo giuridico, che non residua l'azione ex art. 2054 c.c. e perche' non prevede la possibilita' giuridica di essere difesi dall'avvocato nella fase pregiudiziale con evidente violazione almeno degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Le parti, autorizzate dal giudice, depositano memorie difensive.

L'avv. Zanoli sostiene quanto espressamente dichiarato all'udienza del 28 novembre 2006 e chiede al giudice di stabilire se:

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