Ordinanza emessa il 17 maggio 2006 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Coly Moulaye Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di tratt...

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 della stessa legge, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale,

O s s e r v a i n f a t t o

Con sentenza in data 24 marzo 2003 il Gup di Brescia, assolveva Coly Moulaye dal reato continuato di ingiuria e percosse, perche' il fatto non sussiste.

Avverso la sentenza proponeva appello la parte civile Bellandi Alberto chiedendo l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato e la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto della novella legislativa n. 46/2006 eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 576 c.p.p., come dalla stessa modificato, nonche' dell'art. 10 della medesima legge con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La Corte decideva come da dispositivo, accogliendo l'eccezione e riservava il deposito della motivazione.

O s s e r v a i n d i r i t t o

A seguito della abrogazione dell'art. 577 c.p.p., sancita dall'art. 9 della novella n. 46/2006, la parte civile e' stata, pacificamente, privata della facolta' di impugnazione, "anche agli effetti penali", nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

La nuova formulazione dell'art. 576 c.p.p. (della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita) impone peraltro di escludere il potere di appello della parte civile pure contro tutte le sentenze, sia di condanna che di proscioglimento, "ai soli effetti della responsabilita' civile".

Prima dell'entrata in vigore della novella n. 46/2006 l'appellabilita' delle sentenze ad opera della parte civile "ai soli effetti della responsabilita' civile", era sancita dall'art. 576, primo comma che cosi' recitava: "La parte civile puo' proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile".

Poiche' al p.m. era attribuito, a norma dell'art. 593 c.p.p., il potere di appello, questo si estendeva, in virtu' del succitato richiamo, alla parte civile.

La soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" ha ora totalmente svincolato il potere di impugnativa della parte civile da quello del pubblico ministero, sicche' ad essa non puo' piu' essere riconosciuta la facolta' di appello, ne' contro le sentenza di condanna, ne' contro le sentenze di assoluzione, e neanche nei residui casi in cui tale facolta' e' tuttora concessa al p.m. dal nuovo art. 593, secondo comma c.p.p.

Cio' configura una disparita' di trattamento ed una palese irrazionalita' tali da integrare la...

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