Ordinanza emessa il 27 aprile 2007 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Dormishi Andi Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione del convivente more uxorio con cittadino italiano - Ingiustificato deteriore trattamento del convivente more uxorio rispetto al marito - Violazione di diritto fondamentale della ...

IL TRIBUNALE

Pronunziando nel procedimento n. 684/2007 RGNR e n. 174/2007 R.Trib a carico di Dormishi Andi nato a Durazzo il 7 gennaio 1984:

arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 cosi' come modificato dall'art. 13, comma 5-ter e quinquies, legge n. 189/2002 (unitamente ad altra persona, Louhichi Sofian, la cui posizione e' stata stralciata);

sciogliendo la riserva assunta in data 5 aprile 2007 in ordine alla illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 sollevata dal difensore dell'imputato avv. Francesca Binaghi alla predetta udienza, sentite le osservazioni del p.m., rileva quanto segue. La questione di illegittimita' sollevata dal difensore dell'imputato avv. Francesca Binaghi.

La questione sollevata, oltre ad apparire rilevante perche' deve trovare concreta applicazione nel presente giudizio, appare anche non manifestamente infondata.

L'imputato Dormishi deve rispondere in questa sede della violazione dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 perche', quale cittadino straniero colpito dall'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non ha ottemperato a tale intimazione se e' vero come e' vero che e' stato fermato e, conseguentemente, arrestato in Fenegro' a bordo di un autocarro condotto da altra persona (vedi il provvedimento del Questore di Como del 23 maggio 2006 disposto in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Como emesso in pari data).

L'istruttoria dibattimentale condotta subito dopo la convalida dell'arresto a seguito dell'instaurazione del rito direttissimo ha permesso di accertare che il Dormishi risiede in Italia gia' da quando era minorenne nel 1999 e che da anni convive stabilmente con una cittadina italiana con la quale ha instaurato una stabile relazione affettiva tante' che e' in attesa di contrarre matrimonio con lei al piu' presto.

Le dichiarazioni rese sul punto dall'arrestato in sede di interrogatorio, infatti, hanno trovato pieno riscontro nei documenti e nelle deposizioni testimoniali acquisite.

Emerge dagli atti che il Dormishi, giunto in Italia nel 1999, in quanto minorenne senza fissa dimora e senza alcun familiare che si facesse carico di lui, e' stato affidato al Comune di Como per essere collocato in idonea struttura (vedi il decreto del Tribunale dei minorenni di Milano del 4 ottobre 1999).

Risulta altresi' che egli venne collocato presso la Casa Famiglia di Como e che ebbe modo di seguire un percorso di crescita personale oltre che di avviamento ed inserimento lavorativo poiche' frequento' un corso di lingua italiana ed uno di addetto ai servizi alberghieri in cio' seguito dai volontari del "Coordinamento Comasco Profughi ed Emigrati": il che indusse il Tribunale dei minorenni a disporre che il suo affidamento al Comune di Como proseguisse anche dopo il compimento della maggiore eta' e fino al compimento del ventunesimo anno (vedi il decreto del Tribunale dei minorenni di Milano del 17 dicembre 2001 e vedi altresi' la copia del primo permesso di soggiorno rilasciato al Dormishi in data 5 ottobre 1999 per motivi di "affidamento").

E' infine, documentato in atti che il Dormishi scaduto il ventunesimo anno di eta' nonostante il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (di cui l'arrestato e' pacificamente sprovvisto) ha continuato a risiedere in Italia dove, nel frattempo ha iniziato una stabile relazione affettiva con una donna italiana separata in attesa di divorzio, Tedesco Margherita, relazione affettiva che, a far data dal 2005 si e' tradotta in una stabile convivenza.

Anche in questo caso le dichiarazioni rilasciate sul punto dall'arrestato hanno trovato pieno conforto oltre che in alcuni documenti (vedi ad esempio il verbale di denuncia di furto di autovettura che l'arrestato presento' in data 15 marzo 2006 alla Stazione dei carabinieri di Lurate Caccivio dando atto di abitare in Albiolo in via Patriarca n. 12, che e' esattamente l'abitazione intestata a Tedesco Margherita come risulta, ad esempio dalla fattura commerciale intestata alla donna e relativa alla tassa rifiuti dell'anno 2005; vedi altresi' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata 12 febbraio 2007 con cui la donna dichiara di essere convivente con il Dormishi dal 2005 e di avere vissuto prima in Albiolo in via Petrarca, n. 12 e poi in Beregazzo con Figliaro in via Risorgimento, n. 6) anche nelle dichiarazioni rilasciate in pubblico dibattimento sia dalla stessa Tedesco Margherita (la quale ha confermato di convivere con il Dormishi gia' da tre anni e di essere in attesa della sentenza di divorzio per contrarre matrimonio con lui) e soprattutto dal teste Capiaghi Luigi Presidente del Coordinamento Comasco Profughi e Immigrati di Sagnino (il quale ha confermato di avere frequentato negli anni l'abitazione del Dormishi che, a sua memoria, da oltre tre anni vive con la signora Tedesco la quale sta aspettando il divorzio per coniugarsi con lui).

Siamo pertanto a fronte di una relazione di convivenza di fatto che non e' semplicemente dichiarata dagli interessati ma che e' ampiamente comprovata da riscontri documentali e testimoniali, una relazione che per la sua stabilita' e per la sua natura meriterebbe di ricevere la stessa tutela che, nell'attuale ordinamento, riceve la stabile convivenza con una persona italiana con cui si e' contratto matrimonio.

Ed invece, mentre in tale ultimo caso lo stesso d.lgs. n. 286/1998 all'art. 19, comma 2, lett. c), operando un bilanciamento tra l'interesse costituzionalmente protetto alla tutela della vita e degli affetti familiari e quello di regolamentare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, vieta che possa essere disposta l'espulsione dello straniero, nel primo caso, ovvero nel caso che qui ci riguarda, nulla e' detto e, pertanto, alla luce della interpretazione letterale e sistematica della norma l'odierno arrestato non ha alcun diritto di restare nel territorio italiano dove ha ormai intrapreso un evidente percorso di integrazione per avere scelto da anni di convivere e di condividere la sua vita con una cittadina italiana.

E neppure e' in alcun modo possibile una interpretazione adeguatrice della norma invocata in maniera tale da ritenerla applicabile anche al caso concreto: lo si e' gia' detto che il dato letterale e' esplicito sul punto (ed elenca casi specifici tra i quali non rientra quello che qui ci occupa) e peraltro il carattere derogatorio dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 ne impedisce una interpretazione analogica ad altri casi in essa non contemplati.

Pertanto, nel caso di specie, coerentemente il Prefetto di Como, considerato che l'imputato non e' piu' in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione (vedi il decreto del 23 maggio 2006) ed in esecuzione di tale decreto il questore ha notificato all'arrestato l'intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale (vedi l'intimazione del 23 maggio 2006).

Occorre, a questo punto, chiedersi se tale disparita' di trattamento possa essere ritenuta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT