Ordinanza emessa il 16 maggio 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Ullah Ahsan ed altri contro Comune di Brescia ed altra Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizi...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Sul ricorso numero di registro generale 166 del 2007, proposto da: Ullah Ahsan, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manilo Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 167 del 2007, proposto da: Muhammad Tariq, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 168 del 2007, proposto da: Khan Rubel, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 169 del 2007, proposto da: Nuga Sama Colin, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 170 del 2007, proposto da: Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 171 del 2007, proposto da: Gemma Travel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 173 del 2007, proposto da: Sarpanch Market di Singh Bhulla & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 174 del 2007, proposto da: Mohammed Farid, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2007, proposto da: Amra Comunication S.a.s. di Hossain Arif & C., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48970 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 9 novembre 2006 (ricorso n. 166/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 49752 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006 (ricorso n. 167/2007);

dellordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52444 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 168/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52439 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 169/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48486 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese l'8 novembre 2006 (ricorso n. 170/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52460 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 171/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 49763 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006 (ricorso n. 173/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48481 emessa dai dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 9 novembre 2006 (ricorso n. 174/2007);

dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48504 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese l'8 novembre 2006 (ricorso n. 175/2007);

del regolamento locale di igiene modificato dalla ASL con le deliberazioni n. 372 del 4 maggio 2005 e n. 436 del 12 luglio 2006, e recepito dal comune con la deliberazione consiliare n. 192 del 29 settembre 2006 (in tutti i ricorsi);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Brescia in tutti i ricorsi;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2007 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto

  1. - I ricorrenti sono titolari di centri di telefonia in sede fissa (phone center) collocati nell'abitato di Brescia. L'attivita' dei ricorrenti e' iniziata prima del 22 marzo 2006, data di entrata in vigore della l.r. Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 ("Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa"). L'apertura dei phone center era avvenuta sulla base di apposite comunicazioni al comune. In seguito alla l.r. n. 6/2006, che ha previsto una speciale autorizzazione comunale, i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto anche questo provvedimento. Nelle autorizzazioni e' stato peraltro inserito un richiamo all'obbligo di adeguare l'attivita' alle prescrizioni contenute nella suddetta legge regionale. Sulla base dell'art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), i ricorrenti hanno chiesto anche l'autorizzazione della Questura relativa agli esercizi pubblici di telefonia e internet (il procedimento di rilascio della licenza prevede la formazione del silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dall'inoltro della domanda).

  2. - La situazione dei ricorrenti puo' essere riassunta nei termini che seguono:

    1. Ullah Ahsan (ricorso n. 166/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 25 agosto 2003 in via S. Faustino un phone center di 55 mq con 13 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 26 settembre 2005 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;

    2. Muhammad Tariq (ricorso n. 167/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 5 marzo 2004 in via Franchi un phone center di 39 mq con 6 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;

    3. Khan Rubel (ricorso n. 168/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 29 giugno 2001 in largo Formentone un phone center di 27,70 mq con 8 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 5 maggio 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 3 maggio 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;

    4. Nuga Sama Colin (ricorso n. 169/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 20 gennaio 2004 in viale Stazione un phone center di 79 mq con 12 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 23 settembre 2005 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 24 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;

    5. la societa' Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir S.a.s...

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