Ordinanza emessa il 9 maggio 2007 dal G.U.P. del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Corradino Michele Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata 'fino alla' misura indicata dal legislatore - Contrasto con il princip...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.

Il 24 febbraio 2007 Corradino Michele fu tratto in arresto per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perche' trovato in possesso di 149,607 grammi di sostanza contenente eroina (gr. 32,61 di principio attivo). L'arresto fu convalidato e il Corradino fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Con atto depositato il 15 marzo 2007 il p.m. chiese il giudizio immediato, la richiesta fu accolta dal g.i.p. e l'odierno imputato fu citato a comparire di fronte al Tribunale di Genova in composizione monocratica per il giudizio immediato.

Il 16 aprile 2007, a mezzo del difensore munito di procura speciale, Michele Corradino chiese che il procedimento a suo carico fosse definito dal g.i.p. nelle forme del giudizio abbreviato.

Il giudizio abbreviato fu fissato con decreto lo stesso giorno 16 aprile per l'udienza del 9 maggio, quando si e' svolto alla presenza dell'imputato, che e' tuttora detenuto per questa e per altra causa.

Ad avviso di questo giudice, le emergenze degli atti conducono ad un'affermazione di penale responsabilita' del Corradino, che deteneva un quantitativo non certo modico di sostanza stupefacente, l'aveva occultata nella biancheria e, quando fu bloccato a Genova dalla p.g., stava scendendo da un taxi proveniente da Milano. La circostanza che, come dichiarato dal tassista, Corradino gli avesse versato 260,00 euro in contanti per essere condotto da Milano a Genova consente di escludere che la sostanza sequestrata potesse costituire (come l'imputato ha sostenuto nel corso dell'udienza di convalida) una scorta acquistata per uso personale. Ed infatti, quand'anche si fosse trattato di un acquisto a prezzo particolarmente vantaggioso, ogni vantaggio economico sarebbe stato annullato dal costo del viaggio, un costo che solo la previsione di consistenti guadagni, consentiva di affrontare. La quantita' complessiva della sostanza sequestrata (con la quale avrebbero potuto essere confezionate parecchie dosi), ne conferma la destinazione all'uso di terzi.

Il p.m. ha contestato all'imputato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale di cui all'art. 99 comma 4 c.p. Tale circostanza aggravante soggettiva e' certamente sussistente giacche' Corradino Michele ha riportato numerosissime condanne per gravi reati contro il patrimonio e contro la persona a partire dal 1997 (quando ancora era minorenne) e fino al 2004 (l'ultima condanna, per violazione dell'art. 385 c.p., risale al 23 settembre 2004).

Per determinare l'entita' della pena da infliggere a Corradino Michele questo giudice deve dunque applicare l'art. 99 c.p., che, come noto, e' stato modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli).

Per effetto della nuova normativa, il giudice, pur rimanendo libero di valutare se operare o meno l'aumento di pena conseguente alla recidiva, e' vincolato nel quantum dell'aumento. Trattandosi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, l'aumento e' determinato per legge nella misura fissa di 2/3 della pena base, salvo il limite previsto dall'art. 99 ultimo comma in base al quale l'aumento di pena conseguente all'applicazione della recidiva non puo' in nessun caso superare "il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto".

Nel caso di specie, all'imputato non possono essere concesse le attenuanti generiche giacche' egli non ha tenuto un buon comportamento processuale ed ha gia' riportato numerose condanne (anche per reati assai gravi come la rapina, l'estorsione ed il sequestro di persona). Il fatto inoltre non e' di scarsa entita' e si tratta dell'ultimo di una serie di delitti, tutti determinati dalla condizione di tossicodipendenza, commessi con abitualita' e senza soluzione di continuo dal 1986 ad oggi.

La quantita' della sostanza detenuta e le modalita' della detenzione escludono altresi' l'applicabilita' della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990.

Questo giudice, dunque, puo' solo scegliere...

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