LEGGE REGIONALE 18 Giugno 2007, n. 14 - Interventi in favore della prevenzione della criminalita'' e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell''impegno in ricordo delle vittime delle mafie'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25

del 21 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalita', della prevenzione e della lotta contro la criminalita' organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalita' e di sensibilizzazione della societa' civile.

  2. Gli interventi di cui al comma i sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunita' di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

    Art. 2.

    Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

  3. In memoria delle vittime della criminalita', la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalita' su tutto il. territorio.

    Art. 3.

    Definizione di vittima di criminalita'

  4. Agli effetti della presente legge e con riferimento all'Art. 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalita' la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalita' organizzata e comune e che ha presentato denuncia all'autorita' competente.

    Art. 4.

    Tipologia degli interventi

  5. La Regione, per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, promuove e sostiene interventi volti:

    1. al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalita' mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'Art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'Art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n

      282);

    2. alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalita';

    3. al miglioramento della capacita' di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunita' locali;

    4. alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attivita' di carattere sociale.

      Art. 5.

      Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalita' ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' di tipo mafioso

  6. Allo scopo di incentivare percorsi di legalita' e di contrastare i fenomeni di illegalita' e criminalita' di tipo mafioso, la Regione promuove:

    1. il rafforzamento della prevenzione...

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