DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 Giugno 2007, n. 6 - Regolamento regionale recante: 'Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25

del 21 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22-6171 del 18 giugno 2007

Emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006 n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)".

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, disciplina il procedimento e i criteri di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani di recupero dei seguenti beni:

    1. le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da apposito decreto del Ministero competente;

    2. i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.

  2. Il recupero delle linee ferroviarie e' consentito. nei seguenti casi:

    1. uso trasportistico e turistico;

    2. transito di cicli ferroviari o similari;

    3. percorsi ciclabili;

    4. percorsi pedonali attrezzati, fruibili anche da utenti diversamente abili;

    5. percorsi per il turismo equestre.

  3. Il recupero previsto al comma 2, lettere c), d) ed e) e' consentito solo previa dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti, dell'anti economicita' del recupero ad uso ferroviario.

  4. E' consentito l'uso promiscuo percorso ciclabile-percorso pedonale sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato e nel rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto riguarda tali infrastrutture.

  5. Il recupero degli immobili ferroviari inutilizzati e' subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.

    Art. 2.

    Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari

  6. In linea con gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 5/2006 le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono acquisiti in proprieta' dalla Regione.

  7. La proprieta' delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati dismessi, puo' anche essere trasferita dall'attuale concessionario direttamente alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese.

    Art. 3.

    Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari

  8. Per conseguire le finalita' previste agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione, previa acquisizione della proprieta', affida:

    1. in concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese;

    2. in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o associati, sul cui territorio i medesimi insistono.

  9. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale concessionario l'affidamento in comodato d'uso per una durata non inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.

    Art. 4.

    Finalita' dei contributi

  10. Sulla base della valutazione del piano di recupero e nel rispetto delle finalita' pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione:

    1. assegna un contributo per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprieta', ai sensi dell'Art. 2, comma 2;

    2. assegna un contributo per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'Art. 3, con esclusione dei costi di gestione.

    Art. 5.

    Domanda di contributo

  11. Entro il 31 marzo di ogni anno i...

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