Ordinanza emessa il 13 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Laklifi Abdelsalam Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e dete...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale a carico di Laklifi Abdelsalam, nato a Casablanca (Marocco) il 1° gennaio 1964, difeso di fiducia dall'avv.to Fabrizio Laguzzi del foro di Torino;

Premesso che all'imputato nel presente giudizio e' ascritto il reato di cui all'art. 73 commi 1, d.P.R. n. 309/1990, perche', senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalla ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente cedeva a Asmarreel Youssef gr. 1,4801 netti di hashish (con THC pari a mg. 88) e deteneva a fini di spaccio un pezzo ulteriore di hashish del peso di gr. 45,7221 netti (con THC pari a mg. 2.972), fatti commessi in Torino in data 18 maggio 2006; con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale; rilevato che l'imputato con la sentenza di primo grado del 2 ottobre 2006 del g.u.p. presso il tribunale di Torino e' stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e 62-bis c.p. in misura equivalente alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e' stato condannato, valutata la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione Euro 18.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare;

Rilevato che il difensore dell'imputata ha presentato tempestivo appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado richiedendo, tra l'altro, che la pena sia contenuta nei minimi edittali;

Rilevato che e' stata pertanto fissata udienza innanzi a questa sezione della Corte di appello per la trattazione dell'appello come sopra proposto;

Sentite le parti, comparse nell'udienza odierna, che hanno concluso entrambe in via principale chiedendo che la Corte, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. novellato nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti ed, in particolare, di quella di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, sulla ritenuta circostanza aggravante della recidiva reiterata per contrasto con gli artt. 3, 25 secondo comma e 27, terzo comma della Costituzione, ordini la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il processo, in subordine il p.g. chiedendo la conferma della sentenza appellata e la difesa l'accoglimento dei motivi dell'appello, osserva quanto segue.

  1. - Il difensore dell'imputato nei motivi di appello chiede che si applichi prima l'attenuante ad effetto speciale e che solo successivamente si operi il bilanciamento tra recidiva reiterata ed attenuanti generiche in termini di equivalenza come imposto dall'art. 69 comma 4 c.p.p. oppure che, dato il tenore letterale dell'art. 69 comma 4 c.p., si ritenga che il divieto di bilanciamento in termini di prevalenza a fronte della contestata recidiva reiterata sussista solo in presenza di circostanze attenuanti inerenti alla persona tra cui non rientrerebbe l'attenuante di cui all'art. 75 comma 5 d.P.R. cit., unica interpretazione che potrebbe evitare i dubbi di costituzionalita' del divieto di cui all'art. 69 comma 4 c.p.;

    La richiesta cosi' formulata, tuttavia, e' evidentemente in contrasto con la previsione dell'art. 69 quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, nel punto in cui stabilisce che vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti.

    Infatti stante l'espresso divieto di prevalenza delle attenuanti (senza alcuna limitazione) sulle ritenute circostanze aggravanti stabilito per i recidivi reiterati dall'art. 69 quarto comma c.p. (cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251), nel caso in esame il giudizio di bilanciamento con la recidiva non puo' andare oltre la mera equivalenza. Poiche' la volonta' del legislatore e' indubbiamente nel senso indicato non e' quindi consentito aderire alla richiesta della difesa di cui in precedenza si e' detto e conseguentemente, dal menzionato divieto di prevalenza dell'attenuante ad effetto speciale dell'art. 73 quinto comma d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva, discendono l'impossibilita' di riformare in senso favorevole all'imputata la valutazione di equivalenza della citata attenuante con la recidiva e la necessita' di irrogare la pena nella misura indicata dall'art. 73 primo comma d.P.R. citato, di gran lunga piu' elevata di quella prevista dal quinto comma della stessa disposizione (basti pensare che la pena detentiva prevista dal primo comma dell'ad. 73 e', nel minimo, di sei anni di reclusione, mentre quella prevista dal quinto comma della stessa disposizione e' invece, sempre nel minimo, pari ad un anno di reclusione, per rendersi conto della sensibile differenza di trattamento che scaturisce dal divieto di prevalenza sancito dall'art. 69 quarto comma c.p., come novellato dall'art. 3 della legge n. 251/2005).

    Orbene, secondo questa Corte, non e' manifestamente infondato sostenere che il limite posto dal divieto di cui in premessa alla possibilita' di calcolare il trattamento sanzionatorio sulla base della prevalenza alle attenuanti appare in contrasto con i principi che si ricavano dall'interpretazione combinata degli artt. 27 terzo comma, 25 secondo comma e 3 della Carta costituzionale, vale a dire con i principi della finalita' rieducativa della pena, dell'offensivita' del reato e, in diretta correlazione con i principi prima indicati, della proporzionalita' e della ragionevolezza della pena.

    La tesi secondo cui la previsione dell'artd. 73 quinto comma d.P.R. n. 309/1990 integrerebbe una fattispecie autonoma di reato e non un'attenuante ad effetto speciale si pone in contraddizione con l'insegnamento di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimita' (si vedano, tra altre, Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 1995, n. 2611; Cass. pen., sez. IV, 1° giugno 1992, n. 8914; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 1991, n. 356; Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 1991, n. 10278; Cass. pen., sez. unite, 31 maggio 1991, n. 9148: tutte concordi nel ritenere che si tratti di...

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