Ordinanza emessa il 20 aprile 2007 dalla Corte di appello di Venezia nei procedimenti civili riuniti promossi da Panizzolo Walter ed altri contro il Comune di Campolongo Maggiore Espropriazione per pubblica utilita' - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lesione degli obblighi int...

LA CORTE DI APPELLO

Nella causa riassunta in appello con citazione notificata il 7 maggio 2005 da Panizzolo Walter, Panizzolo Franco, Panizzolo Cristina, Tiozzo Maria Bruna gli ultimi tre quali eredi di Gianni Panizzolo con il proc. dom. in Venezia avv. Raffaele Bucci, via Cappuccina n. 19/g, Mestre per mandato in atto di citazione in riassunzione, riassumenti/attori;

Contro comune di Campolongo Maggiore in persona del sindaco, giusta autorizzazione di data 24 maggio 2005 con il proc. dom. in Venezia avv. Gianfranco Perulli, via Torino n. 186, Mestre per mandato in comparsa di costituzione e risposta intimato/convenuto.

In punto: determinazione indennita' di esproprio; causa trattata all'udienza del 12 aprile 2007.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1993 Walter e Gianni Panizzolo evocarono in giudizio, innanzi a questa Corte, il comune di Campolongo Maggiore, nei confronti dello stesso svolgendo domanda intesa alla determinazione, in riforma del provvedimento della commissione provinciale, dell'indennita' di espropriazione nonche' alla condanna del comune al pagamento del relativo importo, maggiorato di interessi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., esponendo:

di essere comproprietari di alcuni terreni siti in localita' Bajon del comune di Campolongo Maggiore inclusi, con delibera n. 85 di data 30 luglio 1990 di quel comune, in un piano per gli insediamenti produttivi;

che, avviata la procedura espropriativa, fosse stata loro comunicata la determinazione, con delibera n. 78 del 31 ottobre 1991, dell'indennita' provvisoria in " 358.685.000 e poi, in data 3 febbraio 1993, di quella definitiva in " 81.824.000 per le aree a vocazione edificatoria, ed in " 278.212.000 per quelle a destinazione agricola;

che tale indennita' fosse irrisoria, dovendo, in ragione della qualita' edificatoria dell'intera area, essere tutta determinata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2359/1865.

L'amministrazione convenuta si costitui', in via preliminare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sul riflesso che ogni pretesa andasse avanzata nei confronti dell'amministrazione provinciale che aveva, in piena autonomia, determinato l'indennizzo, e, nel merito, sollecitando il rigetto della domanda, sul presupposto che la destinazione dei beni dovesse individuarsi con riferimento allo strumento urbanistico vigente, a mente del quale l'area ricomprendente i suoli interessati dal provvedimento di esproprio era classificata come agricola.

In corso di causa venne eseguita C.T.U.

Con sentenza n. 1157/00 di data 21 giugno 2000, altra sezione di questa Corte determino' l'indennita' di esproprio in " 247.136.657, riconoscendo dovuti, agli attori, su detta somma, gli interessi legali con decorrenza dal 5 settembre 1993 al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, e l'indennita' di occupazione provvisoria nella misura degli interessi legali sulla medesima somma con decorrenza dal 4 luglio 1997 (5 settembre 1993) al 5 settembre 1993 (4 luglio 1997), somma da maggiorarsi di interessi legali dal 5 settembre 1993 al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ed ordino' il deposito di dette somme alla Cassa depostiti e prestiti, motivando:

che la preliminare eccezione del convenuto andasse disattesa sul rilievo che il comune, come parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennita', fosse legittimato passivo del giudizio di opposizione alla stima;

che risultando, i beni ablati, compresi, all'atto...

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