Ordinanza emessa il 13 dicembre 2006 dal giudice di pace di Napoli sul ricorso proposto da Pezezascki Lidia contro Prefetto di Napoli Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso dal Prefetto - Previsione dell'immediata esecutivita' pure in caso di gravame o impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita' per il giud...

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso iscritto a n. 320/06 del R.G. affari amministrativi e non contenziosi dell'anno 2006, proposto da Pezezascki Lidia avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 2 novembre 2006, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il provvedimento del Questore di Napoli emesso in pari data 2 novembre 2006.

Esaminati gli atti, questo decidente:

O s s e r v a

Pure dopo l'emanazione del d.l. n. 241/2004 in ottempea all'indirizzo del Giudice delle leggi espresso con le sentenze nn. 222/2003 e 223/2004, sussistono seri dubbi sulla legittimita' costituzionale del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, lettere, a), b), c), del d.lgs. n. 286/1998 allorquando viene prevista al comma 3 che il decreto e' immediatamente esecutivo pure se sottoposto a gravame o impugniativa da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilita' per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, cio' anche in relazione al conseguenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale a norma dell'art 14, comma 5-bis, dove non sembra prevista a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 alcuna forma di convalida.

Sotto altro aspetto, la procedura camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli status personarum: sul piano strutturale in quanto non garantista, mentre sul piano funzionale in quanto non consente il formarsi del giudicato, ne' sostanziale ne' processuale.

Questo rimettente non ignora che la Consulta in passato si e' pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sentenza n. 161/2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito della decisione, la cui necessita' viene meno quando sia la stessa legge a imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda.

Tuttavia il mutato quadro normativo impone un ripersamento della tesi del Giudice costituzionale, in quanto la nuova formulazione dell'art 13, comma 8, prevede un termine abbastanza lungo, sia per la proposizione del ricorso (sessanta giorni) che per la sua decisione da parte del giudice di pace (venti giorni), da cio' l'assenza della contiguita'...

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