Ordinanza emessa il 6 luglio 2006 dalla Corte di appello - Sezione minori di Messina nel procedimento penale a carico di Salvo Fabio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Salvo Fabio in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O s s e r v a

Con sentenza emessa il 23 giugno 2005 il Tribunale per i minorenni di Messina, in esito ad un processo che vedeva imputato Salvo Fabio verteva su una accusa di omicidio ex artt. 575 e 577, n. 2 e 4 c.p., commesso in danno di Napoli Giovanni in Messina il 15 gennaio 2001, ha assolto il predetto Salvo dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.

Ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato svolgendo argomenti di merito.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facolta' di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale di detta norma.

Cio' premesso osserva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorche' con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisivita'. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilita' di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorieta' o illogicita' della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresi' la necessita' che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiche', avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico - argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilita' del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non e' quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, bensi' soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimita' costituzionale prospettati non siano "manifestamente infondati", non siano cioe' chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti.

Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata "non manifestamente infondata" e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimita' costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di...

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