LEGGE REGIONALE 14 Giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l''adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall''appartenenza dell''Italia alle Comunita'' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita'' al parere motivato della...

Capo I
Adeguamento all'ordinamento comunitario

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'Art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    Art. 2.

    Adeguamento della normativa

  2. La presente legge da' attuazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 79/409/ CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

  3. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'Art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione.

  4. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

    Capo II
    Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE

    Art. 3. Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale

  5. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attivita', gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonche' la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

  6. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attivita', le opere e gli interventi di seguito indicati:

    1. la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

    2. l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresi' che il recupero finale delle aree interessate dall'attivita' estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;

    3. l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;

    4. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione puo' essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attivita' rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonche' ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;

    5. l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

    6. esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

    7. esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedi', sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

    8. esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

    9. effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

    10. abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);

    11. l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

  7. I divieti come previsti e definiti dall'Art. 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete BA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli-Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

    1. IBA047 - "Prealpi Carniche" relativamente all'area non inclusa nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT