Ordinanza emessa il 16 marzo 2007 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Catelli David ed altri Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni com...

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comm 547, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria delle condotte di cui all'art. 110, r.d. 18 giugno 1931, n. 773), avanzata dal difensore di Barsanti Mario e Barsanti Giovanni all'udienza del 18 gennaio 2007;

Premesso che la stessa verte sulla presunta violazione degli artt. 3 e 25 Cost., nella misura in cui la disposizione in esame manterrebbe valenza e sanzione penale ad una condotta che - in forza delle modifiche introdotte dalla stessa legge (art. i, commi 540 ss., poi confermata sul punto dall'art. 1, comma 86, legge 27 dicembre 2006, n. 296) - non e' piu' prevista dalla legge come reato, ma soltanto come illecito di natura amministrativa;

Ritenuto che la questione non sia irrilevante, atteso che tutti gli imputati - compresi i Barsanti - sono chiamati a rispondere proprio della violazione dell'art. 110, comma 9, r.d. n. 773/1931;

Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata;

Ed invero, osserva il giudice che l'art. 1, comma 543, legge n. 266/2005 ha integralmente sostituito la lettera previgente dell'art. 110, comma 9, r.d. 18 giugno 193 1, n. 773 (ulteriormente modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 86, legge n. 296/2006, ma senza variazioni essenziali pel fine che occupa), espressamente prevedendo che tutte le condotte in esso ricomprese - tra le quali si riscontrano quelle oggi contestate a tutti gli imputati - siano punite soltanto con sanzioni amministrative pecuniarie;

Il successivo comma 547 del medesimo art. 1, pur tuttavia, statuisce che, per le violazioni dell'art. 110, comma 9 in esame "commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse";

Cio' premesso, osserva il giudice - in cio' richiamando l'orientamento di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393/2006 - che il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattivita', non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonche' di quella altrimenti piu' sfavorevole al reo; da cio' discende che eventuali deroghe al principio di retroattivita' della lex mitior, ai sensi dell'art. 3...

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