Ordinanza emessa il 23 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Di Marco Ciro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il principio di pari...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Palermo in data 13 maggio 2005 Di Marco Ciro e' stato assolto dal reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) perche' il fatto non sussiste.

Avverso la detta sentenza proponevano appello il Procuratore generale della Repubblica e la difesa della parte civile costituita Micciche' Antonina, quest'ultima, per chiedere l'affermazione della responsabilita' civile del predetto imputato.

All'udienza del 23 febbraio 2007 le parti hanno concluso chiedendo: il p.g. in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'imputato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 110,00 di multa; la parte civile, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni quantificati in Euro 60.000 o da liquidarsi in separata sede e il difensore dell'imputato, la conferma della sentenza impugnata.

L'art. 576 c.p.p., nella sua attuale formulazione, prevede che "la parte civile puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio".

Detta norma, collocata nel Libro riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non ne indica lo specifico mezzo, essendo venuto meno il richiamo al "mezzo previsto per il pubblico ministero" che, nella soppressa normativa, costituiva il solo elemento testuale legittimante il potere di appello della parte civile.

Sia in virtu' di quanto previsto dall'art. 568 c.p.p., il quale - fissando in via generale il principio di tassativita' dei mezzi impugnazione - stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, sia in forza delle disposizioni contenute nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le quali non consentono una interpretazione estensiva della legge che vada oltre il significato reso palese da quello proprio delle parole e dalla intenzione del Legislatore, si deve escludere che oggi la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza che abbia prosciolto l'imputato.

Osserva, ancora, la Corte che la nuova disciplina introdotta dalla menzionata legge n. 46/2006, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 10 ivi contenuta (che e' quella che viene in considerazione nel caso concreto), e' immediatamente applicabile ai processi in corso, con l'effetto di...

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