Ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Muraro Pierluigi Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Facolta' del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilita' dell'app...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che con sentenza in data 17 gennaio 2003 il Tribunale monocratico di Verona, procedendo con rito abbreviato, ha assolto Muraro Pierluigi dal reato di truffa contestato perche' il fatto non sussiste;

che avverso tale sentenza il p.g. di Venezia ha proposto appello.

che all'odierna udienza il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, primo comma, codice di procedura penale, come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel rito abbreviato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

O s s e r v a

La norma di cui viene eccepita l'incostituzionalita' e' quella di cui all'art. 443, primo comma, codice di procedura penale quale risulta dalla modifica apportata dall'art. 2 della legge n. 46/2006.

Nella sua originaria formulazione tale norma escludeva la possibilita' per il p.m. e per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato quando l'appello tendeva ad ottenere una formula diversa.

Con l'entrata in vigore della legge sopraindicata il regime dell'appello nel giudizio abbreviato e' stato profondamente modificato, nel senso che, avendo l'art. 2 eliminato le parole "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula", e' esclusa la possibilita' per il p.m. e l'imputato di appellare qualsiasi sentenza di proscioglimento quale che sia il contenuto del gravame.

Tale norma non e' stata toccata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale soltanto degli artt. 1 e 10 della legge.

Ritiene, peraltro, questa Corte di appello che dai principi enunciati nella sentenza sopraindicata emerga la contrarieta' alla Costituzione anche dell'art. 2 della legge n. 46/2006.

Ha affermato la Corte costituzionale:

il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) - nello stabilire che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita" - ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parita' delle parti, "pacificamente gia' insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali" (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001);

le diverse condizioni di operativita' ed i differenti interessi di cui il p.m. e l'imputato sono portatori (il primo organo...

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