Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Atzeni Manfredo contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di prov...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5789/2006 proposto da Atzeni Manfredo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8;

contro il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione cautelare:

del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato;, di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti;

Uditi, l'avv. M. Nucci per il ricorrente e l'avv. dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Con il ricorso in trattazione, notificato il 5 giugno 2006 e depositato il successivo 14 giugno, il dott. Manfredo Atzeni, nella qualita' di magistrato di Tribunale amministrativo regionale con qualifica di consigliere, espone:

che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di Tribunale amministrativo regionale dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami;

che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la ratio della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale;

che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei Consiglieri di Stato e' stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi del ricorrente;

Cio' esposto, quest'ultimo ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente articolato motivo di gravame, cosi' dallo stesso paragrafato:

violazione ed errata interpretazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorieta' e manifesta illogicita'.

In via subordinata, l'interessato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

In via ancora piu' gradata, nella mera eventualita' in cui l'indizione del concorso possa ritenersi legittima, ha dedotto il seguente ulteriore motivo di gravame.

Illegittimita' del decreto del 30 marzo 2006 derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge n. 186/1982 nella parte in cui prevede che il vincitore di concorso sia immesso nel ruolo dei Consiglieri di Stato con retrodatazione della nomina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione del concorso.

Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato nel merito.

Non si e' costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, e' stato notificato nella qualita' di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso de quo quale primo referendario in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Con memoria di pari data il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilita' formulata dalla difesa erariale ed ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate.

Con ordinanza collegiale n. 4707/06 la richiesta di sospensione degli atti impugnati e' stata respinta per l'assenza dell'attualita' del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione del ricorso nel merito.

La causa e' stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento dell contrapposte tesi difensive.

D i r i t t o

Il ricorso e' rivolto avverso: a) il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; b) la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato.

In via subordinata l'impugnativa tende all'annullamento del predetto decreto del 30 marzo 2006 nella sola parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 inteso a prevedere che "I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso".

Tanto premesso, va previamente esaminata l'eccezione di inammissibilita' del gravame, formulata dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse del ricorrente ovvero della sua legittimazione ad agire.

Si sostiene, in particolare, che l'istante sarebbe gia' stato nominato consigliere di Stato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 19 maggio 2006, per essersi graduato terzo in ordine di anzianita' tra i magistrati Tribunale amministrativo regionale che hanno concorso nell'assegnazione dei tre posti di consigliere di Stato ad essi riservati. Ne' il suo interesse potrebbe permanere in ragione della rilevata circostanza...

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