Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De Michele Gabriella ed altra contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 5784/2006 e 5788/2006 proposti, rispettivamente, da De Michele Gabriella e dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi (A.N.M.A.), in persona del presidente e legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8;

Contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l' annullamento previa sospensione cautelare:

del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato;

di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti;

Uditi, l'avv. M. Nucci per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F a t t o

Con i ricorsi in trattazione, notificati il 5 giugno 2006 e depositati il successivo 14 giugno, la dott.ssa Gabriella De Michele, nella qualita' di magistrato di Tribunale amministrativo regionale con qualifica di consigliere, e l'Associazione nazionale magistrati amministrativi espongono che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di Tribunale amministrativo regionale dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami;

che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la ratio della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale;

che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei Consiglieri di Stato e' stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi delle ricorrenti;

Cio' esposto, le istanti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra specificati per il seguente articolato motivo di gravame, cosi' dalle stesse paragrafato:

violazione ed errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorieta' e manifesta illogicita'.

In via subordinata, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria unica del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione delle ricorrenti sotto distinti profili ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione dei ricorsi, siccome inammissibili ed infondati nel merito.

Non si e' costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, e' stato notificato nella qualita' di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso de quo quale primo referendario in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Con memoria di pari data le ricorrenti hanno replicato alle eccezioni di inammissibilita' formulate dalla difesa erariale ed hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate.

Con ordinanze collegiali nn. 4706/2006 e 4705/2006 le rispettive richieste di sospensione degli atti impugnati sono state respinte, sotto il profilo dell'assenza dell'attualita' del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione dei ricorsi nel merito.

Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento delle contrapposte tesi difensive.

D i r i t t o

I ricorsi in esame possono essere riuniti, ai fini della loro decisione con un'unica pronuncia, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per ragioni di connessione oggettiva, essendo ambedue rivolti avverso: a) il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; b) la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Tanto premesso, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilita' sollevate, con riferimento ad entrambi i gravami, dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse delle ricorrenti ovvero della loro legittimazione ad agire.

In particolare, quanto...

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