N. 3 ORDINANZA 9 - 12 gennaio 2012

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 e iscritto al n. 104 registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79 e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento);

che, ad avviso della ricorrente, l'art. 9, commi 1 (il quale stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non puo' superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010), 2-bis (il quale dispone che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), 3 (il quale stabilisce che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi) e 4 (che - con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di...

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