LEGGE REGIONALE 6 Luglio 2007, n. 10 - Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
96 del 6 luglio 2007)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del decreto legisltivo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto.
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La presente legge persegue le seguenti finalita':
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promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
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salvaguardare e tutelare la biodiversita' vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
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migliorare e controllare la qualita' genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
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favorire la produzione di piante forestali di qualita' per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.
Art. 2.
Ambito di applicazione e definizioni
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La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La giunta regionale, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, puo' estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.
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La Regione, anche su segnalazione delle comunita' montane, delle province e degli enti di gestione dei parchi, sentito il parere della commissione regionale di cui all'Art. 8, puo' proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.
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Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attivita' relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attivita' di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.
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La presente legge non si applica alle tale e prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
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Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'Art. 2 del decreto.
Art. 3.
Organismo ufficiale
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La Regione, quale organismo ufficiale cosi' come definito dall'Art. 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualita' del materiale forestale di moltiplicazione.
Art. 4.
Autorizzazione regionale
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Chiunque intenda...
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