Ordinanza del 22 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile promosso da G.A. contro C.C. Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Appello avverso sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del...

LA CORTE DI APPELLO

Nella causa in grado di appello promossa da A. G. (avv. Morena Grandi), contro C.C. (avv. Franco Marchi) con l'intervento del P.G., ha pronunziato la seguente ordinanza.

A.G. ha proposto appello avverso la sentenza, depositata il 9 marzo 2006, con la quale il Tribunale di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C. C., affido' il figlio minore alla madre, regolando i rapporti col padre e pose a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento del figlio. Il tribunale assegno' alla madre affidataria la casa coniugale.

L'appellata ha resistito.

Il pubblico ministero e' intervenuto, concludendo per la conferma del provvedimento impugnato.

Questa Corte, rilevato che il figlio della coppia era ormai tredicenne, ne ha disposto l'audizione (art. 155-sexies cod. civ.; art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77; art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176; cfr. sentenza 30 gennaio 2002, n. 1 della Corte costituzionale); all'odierna udienza camerale la causa e' stata quindi trattenuta in decisione.

L'appellante insiste, in via principale, per l'affidamento condiviso del minore e, deducendo la convivenza more uxorio intrapresa dalla C., chiede la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla stessa ai sensi dell'art. 155-quater cod. civ., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

L'appellata eccepisce trattarsi di norma dettata soltanto per le procedure di separazione e non anche per quelle di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ma l'art. 4, comma secondo, della stessa legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che le disposizioni si applichino anche al caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La norma in questione e' applicabile anche ai procedimenti che, come quello in esame, erano gia' pendenti alla data di entrata in vigore della normativa, in forza dell'art. 4, comma primo, della stessa legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Sussistono, in fatto, gli estremi per l'applicazione della norma invocata. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, e' emerso che l'appellata ha intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilita'. Il compagno della stessa, sentito come teste, si e' dichiarato convivente di lei ed ha deposto sulle condizioni di vita del...

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