Ordinanza dell'8 marzo 2007 emessa dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile promosso da Savio Domenico contro provincia di Brescia Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione introdotta da...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la segunte ordinanza.

La Corte, esaminato l'atto di appello proposto da Domenico Savio avverso la sentenza 25 gennaio/16 giugno 2006 del Tribunale di Brescia che, a conclusione del procedimento previsto dall'art. 23, legge n. 689/1981, ha rigettato l'opposizione da lui promossa avverso ordinanza ingiunzione della Provincia bresciana che irrogava a suo carico sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo in materia di cave;

Uditi i procuratori delle parti all'udienza del 14 febbraio 2007;

Osserva in fatto e in diritto

Questa Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981, ha indirettamente introdotto l'appellabilita' delle sentenze che concludono il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione in forza della regola generale prevista dall'art. 339, comma 1 c.p.c., appellabilita' che era esclusa dal comma abrogato.

Il decreto legislativo n. 40 e' stato emesso in virtu' di una delega al Governo perche' apportasse "modificazioni al codice di procedura civile" contenuta nella legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2. I principi e i criteri direttivi a quali il Governo si sarebbe dovuto attenere sono stati fissati dal comma 3 di tale legge, ove sub a) sono elencati quelli che avrebbero dovuto presiedere alle modifiche al "processo di cassazione in funzione nomofilattica" e sub b) quelli destinati alla razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato.

Esaminando dunque i principi e criteri sub a), invano si cercherebbe una delega estesa a modificare il regime di impugnazione delle sentenze emesse a conclusione del procedimento previsto dall'art. 23, legge n. 689/1981. La nuda previsione di una nuova fase di merito a cognizione illimitata secondo gli ordinari strumenti propri del giudizio di appello non e' destinata a incidere in alcun modo sul successivo eventuale giudizio di cassazione come disciplinato dalla novella, e (salvo valutazioni inespresse di carattere metagiuridico) non appare funzionale all'obiettivo espresso della legge delega, ravvisato nella maggiore efficienza nomofilattica.

Le sentenze dell'art. 23, legge n. 689/1981 concludono un giudizio che ha natura essenzialmente demolitoria; attengono alla legittimita' formale e sostanziale di una ordinanza ingiunzione emessa a conclusione di una fase svoltasi in sede...

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