Ordinanza emessa il 11 gennaio 2007 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da S.A. contro V.C. Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Istanza di modifica delle condizioni di divorzio - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di ...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento ex art. 9, legge n. 898/1970 vertente tra S.A. e V.C. avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entita' della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare; lette le difese della parte convenuta e disposto l'interrogatorio libero;

O s s e r v a

Lo S. chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia A. ad entrambi i genitori in applicazione della novella introdotta con legge n. 54/2006; che in conseguenza venga ridotto l'importo del mantenimento a favore dei figli; infine, rilevato che la convenuta ha contratto nuovo matrimonio e risiede col marito ed i figli da lui avuti nella casa familiare, che in applicazione del disposto dell'art. 155-quater c.c. venga revocata la assegnazione a lei della casa familiare quanto meno relativamente alla quota di sua proprieta' pari ad un mezzo dell'immobile. La V. costituendosi ha contestato la strumentalita' della richiesta di affidamento condiviso della figlia, la quale ha nel passato trascorso solo brevi periodi presso il padre di regola non pernottandovi; quanto alla revoca della assegnazione della casa familiare rileva come il matrimonio sia stato contratto per gravi ragioni di salute del nuovo coniuge per potere accedere alle informazioni di carattere sanitario che lo riguardano.

Il tribunale ha con separata ordinanza deciso le questioni relative all'affidamento e alla contribuzione in favore dei figli, separando il capo di domanda relativo alla revoca della assegnazione della casa familiare. Deve infatti sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 155-quater c.c. applicabile ai procedimenti di divorzio in forza del disposto dell'art. 4, secondo comma, legge n. 54/2006, in relazione alla ulteriore domanda svolta dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare essendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

In fatto deve premettersi che in forza di sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Firenze il 9 aprile-7 maggio 2003, alla madre affidataria dei due figli minori era assegnata la casa familiare sita in Firenze via Erbosa n. 119, cadente nella comunione legale, degli allora coniugi; nelle more un figlio e' divenuto maggiorenne ma permane le non indipendenza economica di entrambi; successivamente al divorzio la V. ha contratto nuovo matrimonio.

La richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare e' avanzata in forza del disposto dell'art. 155-quater c.c. (introdotto con legge n. 54/2006 in vigore dal 16 marzo...

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