Ordinanza del 29 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Cosenz Antonio ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di ...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di 1) Cosenz Antonio 2) Fili Stefano Giuseppe (iscritto al n. 1048/06 R.G.App.) 3) Rocca Francesco 4) Cosumano Giuseppe 5) Caputo Benito 6) Puglia Alberto, Leanza Salvatore, ritenuto che il p.m. ha proposto appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado;

O s s e r v a

In data 9 marzo 2006 e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui articolo ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., "se la nuova prova e' decisiva".

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile" ed al comma 3 che "entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado".

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Ritiene la Corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parita' delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) che non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimita' cui e' demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilita' costituzionale della normativa.

Deve in primo luogo evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in quanto la normativa indicata, come gia' esposto, e' applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

E' noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. e' gia' stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale...

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