Ordinanza emessa il 5 aprile 2007 dal tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia nel procedimento civile promosso da Incollingo Italo contro Associazione Governo del Principato di Seborga Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Procedimento per convalida di sfratto per morosita' - Locazione avente ad oggetto immobile sit...

IL TRIBUNALE

Sezione distaccata di Ventimiglia

Letti gli atti del procedimento ed esaminati i documenti tutti prodotti;

Visto che con atto introduttivo notificato in data 18 luglio 2001, il signor Italo Incollingo, premettendo di essere proprietario di immobile sito in Seborga, piazza San Martino 1, angolo via Zecca, concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga nelle persone dei suoi Ministri, lamentava la mancata corresponsione di numerosi canoni di locazione e conveniva in giudizio lo stesso conduttore chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosita';

Vista la regolare costituzione del convenuto con la quale, lo stesso, contestava nel merito ed in toto le pretese attorlle, e, non prima di aver sollevato eccezione pregiudiziale per difetto di giurisdizione dello Stato italiano nel procedimento, previa occorrenda rimessione degli atti alla Corte costituzionale attesa la illegittimita' degli art. 1, 5, 6 del codice di procedura civile in relazione all'art. 10, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, chiedeva che il giudice pronunciasse la propria incompetenza giurisdizionale.

M o t i v i

Premesso il dato giuridico noto, per il quale, il riconoscimento della sovranita' di uno Stato puo' essere "implicito", cioe' avvenire de facto, mediante un atto facoltativo e politico, senza necessita' di ravvisare alcun obbligo giuridico ne' alcuna necessita' di procedere ad una determinazione precisa, pubblica e politica, ma mediante un'atteggiamento di attesa o di riflessione connotantesi per un aspetto d'intenzione preciso o implicito, deducibile dall'inizio delle attivita' di diritto internazionale da parte dell'universalita' degli interlocutori, aventi come controparte il nuovo soggetto tacitamente riconosciuto come sovrano; o avvenire esplicitamente, cioe' de iure mediante l'instaurazione o la registrazione di una situazione effettiva, comunque esistente indipendentemente dal riconoscimento da parte degli stati di diritto;

Considerato che tale ultima teoria, c.d. dichiarativa, ritiene che la personalita' internazionale di uno Stato sia determinata solo dai criteri oggetti di diritto internazionale e una volta soddisfatti questi, uno Stato, ancorche' non riconosciuto, abbia diritti e funzioni internazionali che puo' far valere di fronte alla comunita' internazionale; rilevato che tale posizione, risulta suffragata dalla parte piu'...

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