LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2007, n. 9 - Razionalizzazione dell''impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale.

Capo I
MISURE VOLTE A FAVORIRE QUALITA' ED EFFICIENZA DEI SISTEMI
PROFESSIONALI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

95 del 4 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione opera per condividere con gli enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere piu' agevole la mobilita' del personale.

    Art. 2.

    Ambito di intervento

  2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione e gli enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformita' nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalita' maturata e alla mobilita' del personale.

    Capo II
    MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.
    DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009. MODIFICA ALLA
    LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1997, N. 2 (MISURE STRAORDINARIE DI
    GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE).

    Sezione I
    Finalita' e interventi

    Art. 3.

    F i n a l i t a'

  3. Il presente capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

  4. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarieta' operando, anche con le modalita' previste dall'art. 6, per favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalita' e competenze presenti tra il personale dell'Ente.

  5. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.

    Art. 4.

    Programmazione degli interventi

  6. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 558 della legge n. 296 del 2006, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio 2007-2009, per le finalita' fissate all'art. 3, un piano di interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire, dei relativi limiti e priorita', nel rispetto dei vincoli di...

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