Ordinanza emessa il 1° febbraio 2007 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Ben Salah Ahmed Ben Mohamed Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1583/07 r.g. trib. a carico di Ben Salah Ahmed Ben Mohamed, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "perche' cedeva a Cuccu Giordano gr 3 lordi di eroina, da cui sono ricavabili 19 singole dosi medie sostanza stupefacente. Altresi' detenendo a fine di spaccio ulteriori gr 3 lordi di eroina da cui sono ricavabili 16 singole dosi medie. In Roma il 15 gennaio 2007. Con la recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale", all'udienza del 1° febbraio 2007 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Ritiene il tribunale che ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, c.p., stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La questione appare invero rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale della norma in questione, e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della questione, si osservi quanto segue.

In data 16 gennaio 2007 Ben Salah Ahmed Ben Mohamed veniva tratto in stato d'arresto dinanzi a questo tribunale per la convalida e il successivo giudizio direttissimo in relazione al reato descritto in epigrafe. Convalidato l'arresto, all'udienza odierna l'imputato, a mezzo del proprio difensore, avanzava richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato e il tribunale disponeva in conformita'. Indi, le parti concludevano come riportato a verbale.

Ebbene, va premesso, anzitutto, che sussistono agli atti del procedimento sufficienti elementi per potersi pervenire al giudizio di penale responsabilita' dell'imputato per il fatto in addebito. E cio' tenuto conto della constatata cessione di un involucro di eroina in cambio di una catenina d'oro, confermata dall'acquirente Cuccu Giordano e ammessa dallo stesso imputato, nonche' del rinvenimento, nella disponibilita' di quest'ultimo, di un altro involucro di eroina e di materiale indicativo della dedizione all'illecito commercio dello stupefacente (un bilancino di precisione, rotoli di nastro isolante, vari preziosi insieme alla catenina consegnata dal Cuccu).

Cio' premesso, ricorrono pero', ad avviso del giudicante, le condizioni per ricondurre il fatto in esame alla fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Cio', in particolare, in considerazione del non rilevante dato ponderale della sostanza rinvenuta nella disponibilita' del Ben Salah - dall'analisi tossicologica e' risultato che i due involucri contengono gr 3,9 di un miscuglio, nel quale e' presente il principio attivo dell'eroina nella misura tra il 21 e il 23% circa, dal quale e' possibile ricavare complessivamente 35 singole dosi medie - che indubbiamente evidenzia la contenuta offensivita' della condotta...

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