Ordinanza emessa il 18 dicembre 2006 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ngom Assane ed altro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti per il recidivo reiterato - Violazione del principio di ugua...

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Ngom Assane, nato a Thies (Senegal) il 31 ottobre 1980 e Ndiaye Mar, nato a Dakar (Senegal) il 12 dicembre 1971.

Tratti innanzi a questo tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto (disposto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) ed il giudizio direttissimo, Ngom Assane e Ndiaye Mar hanno chiesto definirsi il processo instaurato nei loro confronti con il rito abbreviato (condizionato per Ngom Assane all'audizione come teste del cessionario della sostanza stupefacente indicata in imputazione).

All'esito dell'istruttoria, esaurita la discussione delle parti, questo giudice ritiene di non poter addivenire alla definizione del processo, in quanto appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 69, comma quarto c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui esclude, nei casi di cui all'art. 99, comma quarto c.p. (recidiva reiterata), che il giudizio di bilanciamento tra le ritenute circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti possa essere effettuato in termini di prevalenza delle seconde sulle prime.

La rilevanza nell'ambito del presente procedimento della questione sopra prospettata emerge in tutta evidenza dalla ricapitolazione dei fatti ascritti agli odierni prevenuti.

Ngom Assane e Ndiaye Mar sono stati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, per aver offerto, messo in vendita e concretamente ceduto in data 4 novembre 2006 un modesto quantitativo (pari a 0,6 gr) di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un cittadino italiano, identificato dagli operanti autori dell'arresto in flagranza in Biancorosso Marco.

Ove la prospettazione accusatoria trovasse riscontro negli atti del giudizio (svoltosi nelle forme del rito abbreviato), il caso di specie presenterebbe tutte le connotazioni tipiche dell'attenuante della lieve entita', prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: convergono in tale direzione il quantitativo della sostanza rinvenuta (gia' minimale al lordo), nonche' il contesto complessivo dell'azione, chiaramente improntata al tipico spaccio di strada.

A fronte di un fatto che, ad una valutazione complessiva, risulta di modestissima gravita' sotto il profilo oggettivo, stanno tuttavia le divergenti posizioni soggettive degli imputati.

Quanto a Ngom Assane, dal certificato penale in atti risultano a suo carico due precedenti per reati della medesima indole di quello per cui si procede: in particolare, con sentenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, in data 9 dicembre 2003, irr. il 24 febbraio 2004, lo stesso e' stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 73, commi 4-5, 80, lett. a), d.P.R. n. 309/1990 (commesso il 23 settembre 2003 in Roma); con successiva sentenza del tribunale in composizione monocratica di Roma in data 9 marzo 2004 (irr. il 15 luglio 2004), al prevenuto e' stata applicata la pena mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed euro 2000 di multa, per i reati (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui agli artt. 73, commi 1, 4, 5, d.P.R. n. 309/1990 e di cui all'art. 337 c.p. (commessi il 12 febbraio 2004 in Roma).

Si tratta quindi di soggetto recidivo reiterato (specifico infraquinquennale). La circostanza in esame e' stata contestata nell'imputazione, cosi' come formulata dal p.m. all'esito del giudizio di convalida dell'arresto.

Quanto a Ndiaye Mar, con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pisa, in data 8 aprile 2006, irr. il 2 ottobre...

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