Ordinanza emessa il 9 ottobre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - Bari sul ricorso proposto da Scalinci Renato contro Direzione provinciale del tesoro di Bari Previdenza - Pensioni di guerra - Invalidita' o morte derivante da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellic...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 4505 del registro di segreteria, promosso dal sig. Scalinci Renato (nato a Surbo il 29 dicembre 1945) - rappresentato e difeso dall'avv. Iuri Chironi - avverso il d.m. Tesoro n. 077725 RI-GE del 9 luglio 1993.

Udito alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 la dott.ssa Maria Antonietta Bonavoglia, in rappresentanza della Amministrazione, giusta delega del direttore reggente del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione provinciale dei servizi vari - Bari;

Visto il ricorso depositato in data 9 novembre 1993, con allegati;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in fatto

Il sig. Scalinci Renato ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro n. 077725 RI-GE emesso in data 9 luglio 1993, avverso il diniego di concessione di trattamento pensionistico di guerra.

Espone il ricorrente che in data 30 aprile 1956 fu ferito agli arti inferiori a seguito dello scoppio di un residuato bellico, siccome comprovato dal referto rilasciato dall'Ospedale civile "Vito Fazzi" di Lecce e dalle dichiarazioni dei testi Marasco Roberto e Caretto Maria.

Il Ministero del tesoro ha respinto la istanza pensionistica presentata dal ricorrente in data 21 gennaio 1988, in quanto pervenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 99 e 127 del d.P.R. n. 915/1978.

Nei motivi di ricorso, il sig. Scalinci sostiene che fino all'anno 1988 non ha mai avuto conoscenza dell'accaduto in quanto tenuto all'oscuro dai suoi genitori, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' della madre Antonazzi Rosa, allegata al fascicolo di parte.

Ritenuto in diritto

Reputa il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma secondo del d.P.R. n. 915/1978 nella parte in cui stabilisce il termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dal verificarsi dell'evento lesivo, in relazione alle lesioni da arma da fuoco di origine bellica o allo scoppio di un ordigno bellico provocato da un minore.

Invero, in questo caso, la prescrizione (rectius: decadenza) del diritto a chiedere il trattamento pensionistico di guerra viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie per le quali il diritto non si perde per prescrizione (art. 5, T.U. 1092/1973).

Sono state evidenziate nella sentenza n. 97/1980 della...

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