Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Iniziative proprie della Regione, progettate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' ope legis domiciliato, nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 aprile 2007 n. 6 pubblicata sul B.U.R. dell' 8 maggio 2007 recante "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale".

La legge in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 luglio 2007 in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo - nelle seguenti disposizioni:

artt. 2, 3, 4, 6 e 7, denunciando la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001 n. 2), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Invero, la Regione Valle d'Aosta, con il prevedere, all' art. 2 della legge impugnata, "iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ..." (primo comma) e che "Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la regione opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti di intervento: a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; ..." (secondo comma), ha inteso espressamente legiferare - oltre che nella materia della c.d. cooperazione decentrata - direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale "parte integrante della politica estera dell'Italia" e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

Inoltre, la...

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