CONCORSO - Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria ...

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, per lo svolgimento, anche mediante procedure informatizzate, delle attivita' di inventario di beni e classificazione e conservazione di documenti, per le esigenze dell'amministrazione centrale, delle presidenze di facolta' e dei dipartimenti.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita';

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'art. 61;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto i CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita' sottoscritti rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo 2006 per i biennio economico 2004/2005;

Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;

Visto il combinato disposto degli art. 55, comma 5, del vigente C.C.N.L. e art. 2, commi 4 e 5, del predetto Regolamento in materia di assunzioni a tempo indeterminato, secondo cui l'accesso alla categoria B puo' avvenire nella posizione B3 anziche' all'iniziale B1, per particolari professionalita' che richiedano ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificita' dell'attivita' lavorativa;

Visto il decreto direttoriale n. 209 del 15 giugno 2007, con il quale, tra l'altro, e' stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale appartenente alla categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, per lo svolgimento, anche mediante procedure informatizzate, delle attivita' di inventario di beni e classificazione e conservazione di documenti, per le esigenze dell'amministrazione centrale, delle presidenze di facolta' e dei dipartimenti, presso questa Universita';

Viste la note direttoriali prott. n. 21310 e n. 21315 del 18 giugno 2007, con le quali, rispettivamente, sono state attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 19 del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici;

Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita', e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso;

Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno avuto esito negativo;

Accertata la vacanza e la disponibilita' di due posti corrispondenti alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica di Ateneo;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il Regolamento di esecuzione della predetta legge 68/1999;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, comma 6, che prevede l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;

Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale massimo previsto per le riserve;

Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 0,02% a favore del suddetto personale militare;

Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione proporzionale comporta una riserva pari al 62% a favore del predetto personale disabile ed una riserva pari al 38% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 0,02% per un totale del 40% a favore del predetto personale militare;

Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne' a favore della sopracitata categoria di cui al decreto legislativo 215/2001, pur comportando in relazione a quest'ultima categoria una frazione di posto - pari al 40% - che sara' cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;

Vista, altresi', la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006 da questa Amministrazione con i competenti Organi provinciali per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d'obbligo per l'assunzione del...

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