DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 Settembre 2006, n. 15 - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001 /42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull''ambiente, ai sensi dell''Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
Adige n. 49 del 5 dicembre 2006)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati i piani e programmi sull'ambiente;
Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'Art. 11;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1844 di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto:
"Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.",
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
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Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
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In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.
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Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica.
Art. 2.
Definizioni
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Al fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
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"piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia autonoma di Trento, nonche' le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'Art. 3;
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"valutazione strategica": attivita' di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;
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"rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'Art. 4 e nell'allegato I;
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"pubblico": una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche' le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;
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"soggetto competente": l'organo della Provincia autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonche' la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;
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"struttura ambientale": il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.
Art. 3.
Ambito di applicazione
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Sono sottoposti a valutazione strategica:
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i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
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i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
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Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi...
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