DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 Settembre 2006, n. 15 - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001 /42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull''ambiente, ai sensi dell''Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 49 del 5 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati i piani e programmi sull'ambiente;

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'Art. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1844 di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto:

"Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.",

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

  2. In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.

  3. Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Al fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

    1. "piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia autonoma di Trento, nonche' le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'Art. 3;

    2. "valutazione strategica": attivita' di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;

    3. "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'Art. 4 e nell'allegato I;

    4. "pubblico": una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche' le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;

    5. "soggetto competente": l'organo della Provincia autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonche' la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;

    6. "struttura ambientale": il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  5. Sono sottoposti a valutazione strategica:

    1. i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

      1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

      2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

    2. i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

  6. Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi...

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