DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 Dicembre 2006, n. 24 - Regolamento di attuazione dell''art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e successive modificazioni 'Ordinamento dei Servizi socio-assistenziali in provincia di Trento', concernente i criteri e le procedure per l''erogazione dei prestiti sull''onore.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'Art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente la delega agli enti gestori (11 comprensori e i comuni di Trento e Rovereto), dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali provinciali;

Visto l'Art. 16, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che introduce, nell'ambito della valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari, i prestiti sull'onore;

Visto l'Art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, introdotto ai sensi dell'Art. 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede i prestiti sull'onore. Si tratta di finanziamenti a tasso zero, concessi a persone e famiglie che si trovano in situazioni temporanee di gravi difficolta' finanziarie. Rimangono a carico dell'ente gestore l'onere degli interessi e le procedure per la concessione del prestito. L'erogazione del finanziamento affidata agli istituti di credito sulla base di convenzioni stipulate con gli enti gestori medesimi;

Visto il comma 2 del sopra citato Art. 25-bis, il quale dispone che con regolamento vengano disciplinati i requisiti per la concessione dei prestiti e le relative procedure, le categorie di spesa ammissibili, l'importo massimo del prestito che puo' essere concesso, la durata del prestito;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2662 di data 15 dicembre 2006, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento di attuazione dell'Art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14,

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'Art. 25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la concessione del prestito sull'onore, di seguito denominato "prestito".

    Art. 2.

    Natura dell'intervento

  2. Il prestito consiste in un'erogazione in denaro, senza interessi, concessa dagli enti gestori per un periodo di tempo concordato e nei limiti stabiliti dall'Art. 5, per far fronte alle spese previste dall'Art. 4, a nuclei familiari e a persone che si trovino in situazioni temporanee di gravi difficolta' finanziarie, anche su segnalazione di soggetti pubblici o privati operanti nella rete dei servizi alla persona.

  3. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT