DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 Giugno 2007, n. 156 - Risoluzione - Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 recante 'Disposizioni in ordine alle indennita'' dei consiglieri regionali' - Correzione di errore materiale - Ripubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione in forma corretta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione resa al Consiglio regionale dal suo presidente;

Vista la proposta di risoluzione, presentata, con riferimento a detta comunicazione, dai consiglieri Masci, Vinti, Sebastiani, Girolamini, Rossi Gianluca, Modena, Dottorini, Laffranco, Carpinelli e Zaffini (atto n. 858);

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del consiglio regionale; all'unanimita' dei voti espressi nei modi di legge dai 23 consiglieri presenti e votanti;

Delibera: di approvare la seguente risoluzione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione resa dal presidente del consiglio nel testo che segue:

"Con legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, il consiglio regionale dell'Umbria ha disposto nuove norme in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali.

Il risultato a cui l'assemblea e' giunta, ampiamente dibattuto in aula ed esaminato nella relazione illustrativa della legge regionale n. 17/2007, e' consistito nella rideterminazione in riduzione dell'indennita' dei consiglieri: dato inconfutabile che si evince anche dal tenore della norma finanziaria della legge n. 17/2007, in base alla quale "i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007".

Il primo comma dell'articolo 1 della legge approvata dispone che "l'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'art. 57 dello statuto regionale, e' regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il cui ammontare e' pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate l'indennita".

Il comma successivo dello stesso articolo precisa che "L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1".

Siffatta formulazione del testo del comma 2 dell'art. 1 rappresenta il risultato di un emendamento (apportato in aula consiliare) a quanto emerso dall'esame della competente commissione consiliare, in seno alla quale si era deciso di non indicare nel testo legislativo qualifica e classe del trattamento economico dei magistrati di Cassazione.

La scelta dell'aula e' stata determinata dalla...

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