DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 Marzo 2007, n. 64 - Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita'' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l''adesione al patto di stabilita'' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita'' per...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) che all'Art. 1, comma 660 cosi' dispone: "Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con li obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.";

Visto inoltre l'Art. 1, comma 663 della medesima legge che prevede: "Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 30 comma e 119, 2 comma, della Costituzione;

Visto l'Art. 3, comma 48, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), che prevede che: "Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua, con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarita' degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita' per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi."

Visto l'Art. 3, comma 49, della legge regionale n. 1/2007, che cosi' dispone: "l`Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 con il quale sono stati individuati per l'anno 2006 i criteri e le modalita' per il concorso delle Province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, per l'anno 2007 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

Ritenuto, altresi', per esigenze di continuita', di dover estendere le regole del patto previste per l'anno 2007 anche agli anni 2008 e 2009;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato che, al fine di favorire l'autonomia finanziaria degli enti locali, riconosciuta dall'Art. 119 della Costituzione, ed in ottemperanza, comunque, agli obblighi comunitari, sono stati individuati i seguenti obiettivi:

conseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indice di sostenibilita' finanziaria di breve periodo;

progressiva riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo nazionale, al fine di conseguire effetti positivi anche sul contenimento della spesa per interessi e quindi della spesa corrente e indirizzare gli enti verso altre forme di finanziamento delle spese in conto capitale diverse dall'indebitamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 451 del 2 marzo 2007, con cui e' stato approvato in via...

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