LEGGE REGIONALE 6 Marzo 2007, n. 4 - Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.

Capo I
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 6 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005

  1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l'Autorita' di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

  2. Per i soggetti sottoposti a1l'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

    Capo II
    Disposizioni in materia di demanio idrico

    Art. 2. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

  3. A sensi dell'Art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

  4. Le province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'Art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per 1'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), indi- viduano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico

  5. La concessione di acqua puo' essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione puo' essere altresi' rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non da' luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorita' di bacino territorialmente competente e le province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonche' i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.

  6. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone e' determinato sulla base della portata massima assentita nell'unita' di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone e' calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'Art. 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

  7. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

  8. Fermo restando quanto riportato all'art. 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa e' collocata, e' concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.

  9. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto e' data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.

  10. Il termine di cui all'Art. 3, comma 1, del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) e' prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto del1'obiettivo di cui all'art. 77, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  11. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

  12. I soggetti titolari di piu' di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalita' procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualita' successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.

  13. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.

  14. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si puo' procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone e' efettuato sulla base delle variaizoni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo e' versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

    Art. 4.

    Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

  15. Gli enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilita' idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

  16. Il parere sulla compatibilita' irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

  17. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo e' rilasciata ai sensi dell'Art. 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'Art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

  18. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui e' altresi' rilasciata ai sensi dell'Art. 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'Art. 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

  19. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico e' rilasciata ai sensi dell'Art. 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006...

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