LEGGE REGIONALE 23 Maggio 2007, n. 11 - Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'Art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.
Art. 2.
O b i e t t i v i
-
L'azione della Regione e' finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-
istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attivita' svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;
-
garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;
-
promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunita' regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunita' stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;
-
promuovere una cultura della pace, della solidarieta' e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'Art. 9 della legge n. 64/2001;
-
promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarieta' e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;
-
promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunita' regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;
-
favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunita' internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;
-
promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multietnica;
-
promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;
-
promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle universita' degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificita' linguistiche presenti nella regione;
-
sostenere attivita' formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.
-
-
L'azione della Regione e' finalizzata altresi' a promuovere nel territorio regionale opportunita' di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.
Art. 3.
Azioni della Regione
-
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 la Regione:
-
predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;
-
cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonche' l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;
-
cura la gestione della banca dati;
-
disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;
-
effettua la comunicazione di cui all'Art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;
-
svolge attivita' ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;
-
sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;
-
sostiene i progetti di formazione dei volontari;
-
promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.
-
-
Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.
Art. 4.
Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale
-
E' istituita, presso la struttura regionale competente, la consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
-
Alla consulta spettano le seguenti funzioni:
-
consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
-
propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento del servizio;
-
di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.
-
-
La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed e' composta:
-
dall'assessore regionale competente in materia di servizio civile, che la presiede;
-
dal direttore del servizio competente in materia di servizio civile;
-
da un rappresentante, designato dall'ANCI, tra i comuni iscritti all'albo...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA