LEGGE REGIONALE 28 Maggio 2007, n. 13 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell''edilizia.
Capo I
Disposizioni generali
31 maggio 2007)
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
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Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:
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la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
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l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
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l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
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i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
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le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
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i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
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la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
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forme di incentivazioni economiche per i cittadini.
Art. 2.
Ambito di applicazione
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Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a).
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Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:
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ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
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porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
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manutenzione straordinaria di edifici;
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nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
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ristrutturazione di impianti termici;
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sostituzione di generatore di calore.
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Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonche' in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.
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Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonche' ai sistemi di condizionamento d'aria, esistenti e di nuova installazione.
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Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:
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gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'Art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
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i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
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i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
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gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Art. 3.
Definizioni
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Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
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attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico, dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
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certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
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climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
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condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 chilowatt;
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edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine, si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
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edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominata, e' stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
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esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione; la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
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impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
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prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio: quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantita' e' espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
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ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresi' quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
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Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Capo II
Rendimento e certificazione energetica degli edificiArt. 4. Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi
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Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio sono inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'Art. 21, comma 1, lettera b).
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I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'Art. 2, comma 1, sono espressi in kwh/mq.
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Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria...
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