LEGGE REGIONALE 28 Maggio 2007, n. 13 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell''edilizia.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del

31 maggio 2007)

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

  2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:

    1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

    2. l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

    3. l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

    4. i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;

    5. le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;

    6. i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;

    7. la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

    8. forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a).

  4. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:

    1. ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

    2. porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;

    3. manutenzione straordinaria di edifici;

    4. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;

    5. ristrutturazione di impianti termici;

    6. sostituzione di generatore di calore.

  5. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonche' in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.

  6. Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonche' ai sistemi di condizionamento d'aria, esistenti e di nuova installazione.

  7. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

    1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'Art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

    2. i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

    3. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

    4. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

    Art. 3.

    Definizioni

  8. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

    1. attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico, dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

    2. certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;

    3. climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

    4. condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 chilowatt;

    5. edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine, si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;

    6. edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominata, e' stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

    7. esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione; la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

    8. impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

    9. prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio: quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantita' e' espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

    10. ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresi' quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

  9. Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

    Capo II
    Rendimento e certificazione energetica degli edifici

    Art. 4. Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi

  10. Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio sono inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'Art. 21, comma 1, lettera b).

  11. I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'Art. 2, comma 1, sono espressi in kwh/mq.

  12. Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria...

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