LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2006, n. 18 - Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e...

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche ai titoli I "Disposizioni Generali" e VI "Sanzioni, norme transitorie e finali" della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

  1. Al titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 9 dell'Art. 1 e' aggiunto il seguente:

    "9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni con ferite ai sensi della presente legge.";

    b) il comma 1 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:

    "1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprieta'; possono, tuttavia, conferire tale proprieta', anche in forma associata, esclusivamente a societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le societa' non possono essere costituite nella forma di societa' consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a societa' quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.";

    c) dopo il comma 1 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Possono partecipare alle societa' di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette societa' puo' essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.";

    d) il comma 2 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attivita' digestione delle reti e degli impianti e' separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, la gestione ditali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attivita' di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrita' delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.";

    e) dopo il comma 6 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:

    "6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilita' di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalita' e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, cosi' da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalita' che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformita' con le disposizioni del presente comma.";

    f) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:

    "1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.";

    g) dopo l'Art. 13 e' aggiunto il seguente:

    "Art. 13-bis (Potere sostitutivo della Regione). - 1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorita' d'ambito, in caso di accertata inattivita' nel compimento di atti obbligatori per legge.

  2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

  3. Il commissario ad acta e' nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.".

  4. Al titolo VI della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 5 dell'Art. 54 e' sostituito dal seguente:

    "5. L'attivita' sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonche' l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorita' per i profili di rispettiva competenza.";

    b) al comma 1 dell'Art. 55 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'Art. 3, comma 4.";

    c) il comma 15 dell'Art. 55 e' abrogato.

    Art. 2. Modifiche al titolo II "Gestione dei rifiuti" della legge regionale n. 26/2003

  5. Al titolo II della legge regionale n. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3 dell'Art. 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalita' con l'introduzione della tassa sul sacco.";

    b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 16 e' sostituito dal seguente:

    "1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'Art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;";

    e) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 16 sono abrogate;

    d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 16 e' aggiunta la seguente:

    "h-bis) lo svolgimento delle attivita' attribuite alle autorita' competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dellacomunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.";

    e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente:

    "1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali e' utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialita' superiore a 3 MW elettrici;";

    f) al comma 2 dell'Art. 23 e' soppresso, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilita' dei rifluttin discarica";

    g) il comma 2 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente:

    "2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al.presente titolo e sulla base dei criteri di economicita', efficienza, efficacia e trasparenza.".

    Art. 3. Modifiche al titolo III "Disciplina del settore energetico" della legge regionale n. 26/2003

  6. Al titolo III della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina del settore energetico sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

    "c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

    d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,. in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).";

    b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'Art. 28 sono aggiunte le seguenti:

    "e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera c) e dell'Art. 44, comma 1, lettera h);

    e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'Art. 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non ficenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita). Alla provincia sono delegate...

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