LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2006, n. 19 - Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell''equilibrio ambientale e disciplina dell''attivita'' venatoria'.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1993

  1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3 dell'Art. 13 sono soppresse le parole "utile alla fauna selvatica" e sono aggiunte alla fine le parole "comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio e' vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.";

    b) al comma 4 dell'Art. 13 le parole ", compresi quelli" sono soppresse;

    c) l'alinea del comma 3 dell'Art. 14 e' sostituita dal seguente:

    "3. I piani hanno validita' fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:";

    d) dopo il comma 6 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente:

    "6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali e' vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'Art. 25, comma 8, seconda parte.".

    Art. 2.

    Entrata in vigore

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

    Milano, 8 agosto 2006

    FORMIGONI

    Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/192 del 31 luglio 2006.

    Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

    Nuovo testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria".

    Art. 13.

    Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale

  3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle...

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