LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2006, n. 20 - Disciplina delle deroghe previste dall''Art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (Art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D...

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

  1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorita' abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, con la presente legge disciplina, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2006/2007, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'Art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

  2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

  3. La giunta regionale puo' adottare, sentita la Consulta faunistico-venatoria regionale, provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

  4. Entro il 30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonche' all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione e' altresi' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

  5. La Regione, al fine di incentivare l'attivita' di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione omicoltori italiani (FOI) e dalle province.

    Art. 2.

    Cattura in deroga di richiami

  6. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena...

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