LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2006, n. 20 - Disciplina delle deroghe previste dall''Art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (Art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D...
Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
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La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorita' abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, con la presente legge disciplina, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2006/2007, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'Art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
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Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.
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La giunta regionale puo' adottare, sentita la Consulta faunistico-venatoria regionale, provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.
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Entro il 30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonche' all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione e' altresi' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
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La Regione, al fine di incentivare l'attivita' di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione omicoltori italiani (FOI) e dalle province.
Art. 2.
Cattura in deroga di richiami
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Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena...
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