LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2007, n. 7 - Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio e
turismo

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 29/2005

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole "materiali dell'edilizia," sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli elettrici," e dopo le parole "articoli di arredamento," sono aggiunte le seguenti: "gli elettrodomestici,".

    Art. 2.

    Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 29/2005

  2. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 29/2005 e aggiunto il seguente:

    "3-bis. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all'Art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge n. 248/2006, avviene secondo le modalita' dell'Art. 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'Art. 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'Art. 80, comma 2.".

    Art. 3.

    Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 29/2005

  3. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 29/2005 e' abrogato.

    Art. 4.

    Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 29/2005

  4. La rubrica dell'Art. 6 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituita dalla seguente: "Requisiti morali e condizioni ostative".

  5. Al comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole "l'attivita' commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande".

    Art. 5.

    Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 29/2005

  6. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    "1. L'esercizio dell'attivita' commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari e' subordinato al possesso dei soli requisiti morali.".

  7. Al comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 29/2005 le parole "l'iscrizione al REC ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione" sono soppresse.

    Art. 6.

    Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 29/2005

  8. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 29/2005 le parole "attivita' commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande", in tutte le ricorrenze.

    Art. 7.

    Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 29/2005

  9. Dopo il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 29/2005 e inserito il seguente:

    "2-bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il comune e' stato parte contraente.".

  10. Dopo il comma 10 dell'Art. 15 della legge regionale n. 29/2005 e' aggiunto il seguente:

    "10-bis. La congruita' commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione e' verificata dalla Direzione centrale attivita' produttive, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.".

    Art. 8.

    Modifiche all'Art. 29 della legge regionale n. 29/2005

  11. Al comma 2 dell'Art. 29 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole "1° gennaio," sono inserite le seguenti: "6 gennaio," e dopo le parole "15 agosto, " sono inserite le seguenti: "1° novembre,".

  12. Dopo il comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n. 29/2005 sono inseriti i seguenti:

    "3-bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.

    3-ter. Si considera prevalente l'attivita' esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza e' accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza e' accertata dal comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.

    3-quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3-bis e 3-ter.".

  13. Al comma 8 dell'Art. 29 dopo la parola "adozione." sono aggiunte le seguenti: "Alla deliberazione di cui al comma 6 e' attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.".

  14. Al comma 9 dell'Art. 29 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole "l'apertura obbligatoria" sono aggiunte le seguenti: "o facoltativa" e dopo la parola "prestabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", con particolare riguardo alle festivita' e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali".

  15. Il comma 10, dell'Art. 29 della legge regionale n. 29/2005 e' sostituito dal seguente:

    "10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i comuni hanno facolta' di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festivita': 1° gennaio, Pasqua, 1°...

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