LEGGE REGIONALE 16 Maggio 2007, n. 10 - Disposizioni in materia di valorizzazione nell''ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonche'' in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Capo I

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio
sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione
di assistente sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con le disposizioni di cui al presente capo, anche in attuazione dei principi di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), promuove la valorizzazione e responsabilizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, delle professioni sanitarie nonche', nelle aziende per i servizi sanitari, della professione di assistente sociale, per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale, all'integrazione sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.

    Art. 2.

    Costituzione dei servizi professionali

  2. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell'atto aziendale di cui all'Art. 2 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali), individuano un referente aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 251/2000, nonche' della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare complessita' derivante dall'entita' del personale complessivo aziendale dell'area professionale interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da perseguire, viene conferito, in attuazione degli atti di programmazione aziendale consolidati a livello regionale ai sensi dell'Art. 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi:

    1. servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica;

    2. servizio professionale di tecnico - diagnostica e tecnico - assistenziale;

    3. servizio professionale di riabilitazione;

    4. servizio delle professioni tecniche della prevenzione;

    5. servizio professionale sociale.

  3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 vengono conferiti secondo i limiti numerici, le modalita' e le tipologie di incarico previste dalla normativa vigente.

  4. Gli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 riguardano le sole aziende sanitarie territoriali.

  5. I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale.

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