LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007, n. 12 - Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all''Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del

24 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'Art. 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'Art. 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A/26, nei due sensi di marcia, all'interno della stagione turistica di ogni anno.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'Art. 54, comma 1, lettere d), e), h), i), e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonche' gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992.

    Art. 3.

    Protocollo d'intesa

  3. I tempi, le modalita' di attuazione dell'intervento, la specificazione delle tratte e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, la societa' concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.

  4. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

    Art. 4.

    Pagamento pedaggi

  5. La giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalita' di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.

  6. La liquidazione della spesa e' disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti in favore della societa' concessionaria dell'autostrada A/26 nonche' degli altri soggetti aventi titolo.

    Art. 5.

    Norma finanziaria

  7. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di 165.000,00 euro per il triennio 2007-2009.

  8. Per l'esercizio finanziario 2007, lo stanziamento, pari a 165.000,00 euro, in termini di competenza e di...

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